Esercizio abituale della professione incompatibile ma danno erariale non provato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 214 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio abituale e organizzato della libera professione da parte del pubblico dipendente, attraverso una società di ingegneria, integra violazione del dovere di esclusività e del regime delle incompatibilità previsto dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, anche se l’attività sia iniziata sulla base di una previa autorizzazione rilasciata dalla precedente amministrazione: il passaggio ad altra amministrazione impone una nuova valutazione di compatibilità, da parte dell’ente di appartenenza, circa l’assenza di conflitti di interesse con le nuove funzioni. La responsabilità erariale, tuttavia, non discende automaticamente dalla violazione del dovere di esclusività: la Procura è onerata della prova rigorosa del danno concreto, sia nella sua esistenza sia nel nesso causale con la condotta. In particolare, il danno da mancata entrata ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 non può essere quantificato facendo riferimento agli utili societari non distribuiti, trattandosi di parametro eventuale e indiretto, non coincidente con il “compenso” dovuto. Parimenti, il danno da lesione del sinallagma contrattuale non può essere presunto dalla mera attività extraistituzionale, ma richiede la prova di una sottrazione apprezzabile di energie lavorative o di una riduzione qualitativa o quantitativa della prestazione resa.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, già dipendente del Corpo Forestale dello Stato, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale. Secondo l’accusa, il dirigente avrebbe svolto in modo abituale e sistematico attività libero-professionale nel settore della ricostruzione post-sismica e dei bonus edilizi, sia personalmente sia in qualità di socio di una società di ingegneria, della quale deteneva il 20% del capitale. L’attività sarebbe proseguita anche dopo la cessione della quota al figlio e in assenza di autorizzazione da parte della nuova amministrazione, con una quantificazione del danno in via principale in € 311.139,00 (mancato riversamento dei compensi) o, in via subordinata, in € 192.460,00 (danno da violazione dell’esclusività, parametrato all’80% della retribuzione percepita).
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione e dell’istruttoria, basata sulla pretesa inidoneità della segnalazione del 2016 e sulla intervenuta prescrizione. La notizia di danno, ha chiarito il Collegio, non deve presentare sin dall’origine un quadro probatorio completo, essendo sufficiente un fumus di danno che legittimi l’attivazione del potere istruttorio del pubblico ministero contabile. L’indagine può quindi svilupparsi nel tempo, anche su fatti collegati e sopravvenuti, e il termine prescrizionale decorre dal momento in cui si realizza il depauperamento patrimoniale dell’amministrazione, coincidente con la percezione dei compensi.
Nel merito, la Corte ha accertato che il coinvolgimento del dirigente nell’attività della società di ingegneria non si è esaurito in episodi sporadici o in collaborazioni marginali. Le risultanze istruttorie – verbali di assemblea, dichiarazioni di amministratori di condominio e del RUP di un appalto pubblico, corrispondenza aziendale – hanno dimostrato una presenza stabile e operativa, con compiti di progettazione, consulenza e gestione dei rapporti con i committenti. L’assenza di firme sugli elaborati tecnici non è stata ritenuta dirimente, poiché l’esercizio della professione comprende anche le attività non formalizzate, inserite nel ciclo produttivo dell’attività tecnica. L’autorizzazione del 2009, rilasciata dal Corpo Forestale per incarichi personali e circoscritti, non poteva essere interpretata estensivamente fino a coprire la partecipazione a una stabile organizzazione societaria, né era idonea a superare il vaglio di compatibilità che il passaggio alla nuova amministrazione imponeva.
Cionondimeno, la domanda risarcitoria è stata rigettata per il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul danno. Quanto alla prima voce, la Corte ha escluso che gli utili societari, mai distribuiti ai soci, potessero costituire il parametro del “compenso” dovuto ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001: essi rappresentano un dato meramente eventuale e indiretto, condizionato dai costi e privo di un necessario rapporto di immediata riferibilità al danno pubblico. Inoltre, la Procura non ha fornito una precisa ricostruzione cronologica e contabile che correlasse i ricavi alle singole condotte contestate, con conseguente frattura del nesso di causalità.
Quanto alla seconda voce, la Corte ha rilevato che la violazione del dovere di esclusività non può essere considerata di per sé produttiva di un danno risarcibile: l’attore pubblico è tenuto a dimostrare l’effettiva lesione del sinallagma contrattuale, provando una sottrazione apprezzabile di energie lavorative o un inadempimento degli obblighi d’ufficio. Nel caso di specie, tale prova è mancata: le valutazioni eccellenti, l’assenza di sanzioni disciplinari, la continuità del servizio e gli incarichi di crescente responsabilità ricoperti hanno indotto la Sezione ad escludere un pregiudizio concreto per l’amministrazione. La condotta, ancorché incompatibile, non ha determinato un depauperamento patrimoniale risarcibile. Le spese di lite sono state liquidate in € 4.700 a favore del convenuto e a carico dell’Erario.
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Nota della Redazione
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