PAS fotovoltaico: il diniego tardivo non è inefficace ma illegittimo (TAR Lombardia n. 231 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura abilitativa semplificata per impianti alimentati da fonti rinnovabili, disciplinata dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, il Comune è onerato di accertare tutte le condizioni abilitanti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione. Decorso inutilmente tale termine, si perfeziona il titolo abilitativo e il Comune non può più opporre, in sede procedimentale né giudiziale, il difetto delle condizioni, residuando unicamente poteri di autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990. La violazione del termine non determina tuttavia l’inefficacia del diniego tardivo, poiché la norma speciale non è richiamata dall’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990: ne deriva l’illegittimità del provvedimento e non la sua inefficacia.

Il Fatto

Una società operante nel settore fotovoltaico presentava al Comune istanza di PAS ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per un impianto di potenza pari a 6 MWp su terreni agricoli, qualificati come area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1), del d.lgs. n. 199/2021 per la prossimità a zona produttiva-commerciale. La dichiarazione era corredata della documentazione tecnica e del titolo di disponibilità delle aree.

A distanza di oltre sessanta giorni, il Comune notificava l’ordine di non avviare i lavori, rilevando la difformità dall’art. 45 delle NTA del Piano delle Regole, che fissa in 200 metri la distanza minima dei campi fotovoltaici da edifici di terzi. La società impugnava l’atto dinanzi al TAR, deducendo la formazione del titolo per decorso del termine e, in subordine, l’illegittimità del provvedimento e della prescrizione urbanistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di improcedibilità. Quanto alla dedotta decadenza per mancato avvio dei lavori entro un anno, osserva che l’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 28/2011 collega l’effetto decadenziale al decorso di tre anni dal perfezionamento della procedura, termine non ancora maturato. Quanto alla cessazione del titolo di disponibilità, la proroga del preliminare ha esteso anche il termine di avveramento della condizione, escludendo l’effetto risolutorio.

Nel merito, il TAR ricostruisce la natura della PAS come istituto ascrivibile al genus della SCIA, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Al decorso dei trenta giorni non si perfeziona un provvedimento di accoglimento, ma si rende lecita l’attività privata, con fuoriuscita dal regime di controllo preventivo.

Il Comune era dunque onerato di accertare specificamente tutti i requisiti entro il termine decadenziale. Nel caso concreto, la dichiarazione è stata presentata il 1.8.2023 e l’ordine inibitorio è stato adottato il 2.11.2023, a distanza di 63 giorni: il termine risulta tardivamente violato. Non risultano cause di sospensione, e la comunicazione del tecnico richiamata dall’ente esprime una mera sollecitazione a provvedere, non un’acquiescenza al ritardo; le cause di sospensione sono infatti tipiche e di stretta interpretazione.

Chiarito ciò, il Collegio precisa che la violazione del termine perentorio non comporta l’inefficacia del diniego, poiché la disposizione speciale non è richiamata dall’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990, di stretta interpretazione: ne deriva l’illegittimità del provvedimento. Una volta perfezionatosi l’effetto abilitativo, residuano solo poteri di autotutela ex art. 21-nonies, da esercitarsi con valutazione dell’interesse pubblico effettivo ed attuale alla rimozione del titolo, non coincidente con il mero ripristino della legalità.

Nel caso di specie il Comune si è limitato a richiamare i profili di contrarietà urbanistica, senza la necessaria comparazione con gli interessi imprenditoriali della ricorrente. Il primo motivo è respinto, il secondo è accolto con assorbimento delle ulteriori censure, e il provvedimento è annullato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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