Parità scolastica revocata per gravi e insanabili irregolarità di funzionamento (TAR Sicilia n. 563 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di parità scolastica, il D.M. n. 267/2007 non impone all’amministrazione, prima della revoca, una formale diffida di ripristino dei requisiti quando l’istruttoria abbia già accertato gravi irregolarità di funzionamento non sanabili. Il termine di trenta giorni concesso con la comunicazione di avvio del procedimento assolve alla funzione di consentire le controdeduzioni e la dimostrazione del superamento delle cause della revoca. La valutazione di gravità e insanabilità si compie in modo unitario sul quadro complessivo emerso dall’ispezione, non in modo frazionato sulla singola irregolarità. Spetta all’ente gestore, e non all’amministrazione, provare l’avvenuto ripristino dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, lett. b), legge n. 62/2000.
Il Fatto
Un ente gestore di una scuola secondaria di secondo grado parificata impugna i decreti con i quali l’Assessorato regionale ha revocato la parità scolastica al termine dell’anno scolastico 2023/2024, per i due indirizzi riconosciuti. I provvedimenti si fondano su una serie di irregolarità dichiarate gravi e insanabili: indisponibilità e riduzione dei locali, assenza di laboratori e di arredi sufficienti, sovraffollamento con violazione delle norme igienico-sanitarie e antincendio, assenza di docenti abilitati, irregolarità negli esami di idoneità e preliminari, anomalie nella registrazione delle assenze, assetto curriculare non conforme e gestione documentale irregolare.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del procedimento, per mancata diffida preventiva di ripristino, e contesta nel merito le singole violazioni, sostenendone la sanabilità e la non idoneità a fondare la revoca. Le amministrazioni resistenti chiedono il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, ritiene rispettata la scansione procedimentale: nella comunicazione di avvio erano state contestate specificamente tutte le condotte poi richiamate nei provvedimenti finali e il termine di trenta giorni era stato concesso non solo per le osservazioni scritte, ma anche per dimostrare il superamento delle cause della revoca. Il contraddittorio endoprocedimentale è stato garantito e le controdeduzioni sono state valutate.
La Corte qualifica come infondata la tesi difensiva secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto procedere per singole contestazioni. Il quadro emerso in ispezione, protratto per più anni scolastici, va valutato nella sua complessiva gravità e insanabilità: è proprio la visione parcellizzata delle inadempienze a non reggere al raffronto con i plurimotivati provvedimenti impugnati.
Sul merito, il Collegio richiama l’art. 1, comma 4, lett. b), legge n. 62/2000, secondo cui la parità presuppone la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti. La riduzione delle aule da 6 a 4, l’assenza di laboratori, la carenza di banchi e il sovraffollamento sono dati oggettivi, aggravati dalla circostanza che l’Istituto ha chiesto e ottenuto l’attivazione di classi collaterali presentando una perizia risalente e omettendo la riduzione degli spazi. La struttura, idonea a novanta studenti secondo il parere igienico dell’autorità sanitaria, ha ospitato oltre cento alunni, con estintori mancanti e impianti non revisionati: violazioni che da sole giustificherebbero la revoca.
Quanto agli altri profili, il Collegio rileva che il ricorrente ha negato in modo generico le irregolarità o le ha ammesse ridimensionandone la portata. Nessuna documentazione è stata prodotta sull’infruttuosa ricerca di personale abilitato; sugli esami di idoneità le contestazioni risultano descritte nella relazione ispettiva; sull’assetto curriculare l’Istituto ha invocato l’autonomia didattica ammettendo l’assenza di materie fondamentali. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.