Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2267 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti conferita al difensore deve rivestire i caratteri della specialità ex art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., indicando l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita. È inammissibile il ricorso, ivi incluso quello per ottemperanza, munito di procura generica rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale: in tal caso non opera l’eccezione della procura apposta in calce all’atto, né è configurabile la sanatoria del vizio, atteso che la sussistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione. L’errore scusabile non è concedibile quando la parte, pur in presenza di orientamenti contrastanti, abbia scelto l’opzione meno prudente.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’Amministrazione non aveva adempiuto e la ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta e condanna alle penalità di mora.
Costituitosi il Ministero, alla camera di consiglio il Collegio rilevava d’ufficio la questione dell’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, invitando le parti a interloquire.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente chiarito che la mancata presenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., operando in tal caso la rinuncia implicita al contraddittorio da parte del procuratore assente, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha aderito al proprio recente orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso munito di procura rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, che non indichi il Tribunale amministrativo adito né gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione. La procura in esame, recante la formula “La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, è stata ritenuta assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Quanto all’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, il TAR ha escluso che essa possa essere estesa, in applicazione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, all’ipotesi di procura redatta su foglio separato e poi depositata telematicamente in copia informatica: la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, in dissonanza con la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Collegio ha quindi escluso la sanabilità del vizio, poiché la disciplina del processo amministrativo qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, e ha negato la concessione dell’errore scusabile, non avendo la pronuncia dell’Adunanza plenaria innovato il quadro normativo ma solo confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti cui la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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