Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 504 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la sopravvenuta adozione da parte dell’ente previdenziale del provvedimento di riliquidazione del trattamento, con computo degli anni di servizio pre-ruolo e attribuzione della classe stipendiale spettante, determina la cessazione della materia del contendere per intervenuta satisfazione dell’interesse del ricorrente. La declaratoria presuppone che il provvedimento sia effettivamente adottato, versato in atti e idoneo a realizzare il bene giuridico richiesto. La verifica dei conteggi in contraddittorio tra le parti è condizione per la definizione del giudizio in tal senso. Le spese possono essere compensate in ragione della differente competenza delle amministrazioni coinvolte e della complessa ricognizione dei rispettivi ritardi.
Il Fatto
Il ricorrente, ex docente di scuola secondaria di secondo grado in quiescenza dal 1° settembre 2020 con trattamento liquidato col sistema misto, ha chiesto la riliquidazione della pensione, previo annullamento o disapplicazione del decreto di pensionamento del 01.09.2020. Assumeva che il proprio fascicolo contenesse errori: mancato computo di un periodo di supplenza annuale e erronea attribuzione di una classe stipendiale inferiore a quella di diritto, con la retribuzione professionale docenti mantenuta su 28 anni anziché 35.
Dopo istanze e diffida rimaste inevase, ha agito in giudizio per il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati dal 1983 al 1985 e la conseguente correzione della fascia, con condanna alle differenze di rateo, interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo di essere mero soggetto erogatore, non competente alla valorizzazione del servizio.
La Motivazione della Corte
La controversia riguarda il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo e della correlata classe stipendiale, con riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei dati inviati e certificati dall’ente datore di lavoro. Il thema decidendum si incentra dunque sull’adeguamento della posizione previdenziale ai periodi di servizio effettivamente maturati.
In via preliminare, il giudice ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, stante la regolarità delle notifiche. Nessuna difesa è stata dispiegata dall’amministrazione statale nel corso del giudizio.
Nel merito, la Corte ha rilevato che, nelle more, l’INPS ha depositato il provvedimento di riliquidazione, corredato dal foglio di calcolo della pensione dovuta sulla base della classe stipendiale 35, maturata col computo degli anni di servizio pre-ruolo prestati dal 1983 al 1985, con aggiornamento del rateo e calcolo degli interessi legali. La riliquidazione è stata effettuata in base ai dati trasmessi e certificati dall’ente datore di lavoro.
Il giudice ha sottolineato che il provvedimento è stato emesso e versato in atti, così realizzando il bene giuridico richiesto dal ricorrente. All’udienza, la parte ricorrente ha riconosciuto la correttezza della riliquidazione nei termini richiesti, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Anche l’INPS ha aderito a tale esito, con richiesta di compensazione delle spese.
Pertanto la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando l’intervenuta satisfazione dell’interesse sostanziale. Le spese legali sono state compensate, tenuto conto delle differenti competenze delle amministrazioni e della complessa ricognizione dei rispettivi ritardi nell’adempimento, nonché dell’adozione del provvedimento di riliquidazione. Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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