Controllo della Corte dei conti sulla partecipazione a società mista del servizio idrico: motivazione per relationem, governance e sostenibilità finanziaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 126 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società mista o di acquisizione di una partecipazione, adottato da un comune a valle della scelta della forma di gestione compiuta dall’ente di governo dell’ambito, è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. L’obbligo di motivazione analitica ex art. 5, commi 1 e 2, TUSP, non è derogato da previsioni legislative che si limitino a consentire la costituzione di società in determinati settori, ma può essere assolto per relationem, purché la deliberazione comunale, nel rispetto del principio di autosufficienza, espliciti in modo sintetico i contenuti rilevanti della decisione. È invece necessario che l’ente socio fornisca un’autonoma valutazione sulla sostenibilità finanziaria “soggettiva” dell’operazione e sulla compatibilità dell’assetto di governance con un effettivo controllo pubblico sulla società, non potendo limitarsi a una mera presa d’atto degli atti dell’ente d’ambito.
Il Fatto
Il Comune di Mugnano di Napoli ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania la deliberazione consiliare n. 12 del 03.03.2026, con cui ha deliberato di aderire alla costituzione della società mista “Acqua Pubblica Napoli Nord s.p.a.”, affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito distrettuale Napoli Nord. La delibera comunale, prendendo atto delle determinazioni del Consiglio di distretto e del Comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, ha previsto la sottoscrizione di una quota di capitale pari a 3 euro per abitante, per un importo complessivo di € 106.758,00, finanziato con risorse del bilancio di previsione 2026. La Sezione è stata chiamata a esprimere il parere di conformità previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del controllo, affermando la propria competenza sugli atti di costituzione della società adottati dai singoli comuni, anche quando la scelta della forma di gestione sia stata compiuta a monte dall’ente di governo dell’ambito. Ha quindi ritenuto l’operazione rientrante nel perimetro oggettivo del controllo, trattandosi di atto di costituzione di società a partecipazione pubblica.
Nel merito, pur riconoscendo la conformità formale dell’atto ai vincoli tipologici e finalistici, la Corte ha rilevato significative carenze motivazionali. In primo luogo, la deliberazione comunale non assolve l’obbligo di consultazione pubblica di cui all’art. 5, comma 2, TUSP per relationem, essendo necessario che gli atti siano pubblicati anche sui siti istituzionali dei singoli comuni partecipanti. In secondo luogo, pur essendo ammessa la motivazione per relationem, la delibera si limita a prendere atto degli atti dell’ente d’ambito, senza esplicitare un’autonoma valutazione su profili essenziali quali la sostenibilità finanziaria soggettiva dell’ente e le ragioni che giustificano la scelta dell’apporto partecipativo.
Con riferimento all’assetto di governance, la Corte ha evidenziato che le previsioni statutarie e pattizie, attribuendo al socio privato la nomina dell’amministratore delegato e del direttore generale e prevedendo quorum deliberativi elevati, rischiano di limitare la capacità dei soci pubblici di esercitare un’influenza dominante. Tali clausole, unitamente al sindacato di voto che coinvolge anche il socio privato, non garantiscono quell’effettivo e stringente controllo pubblico che dovrebbe caratterizzare la gestione di un servizio essenziale. Infine, la Corte ha stigmatizzato l’assenza di una motivazione autonoma sulla sostenibilità finanziaria soggettiva e l’insufficiente valutazione della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
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Nota della Redazione
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