Responsabilità contabile dei direttori generali per benefits non contrattualizzati (Corte dei Conti Sez. III App. n. 257 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
I consorzi di bonifica, quali enti pubblici non commerciali dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, sono assoggettati alla giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale; la circostanza che le risorse utilizzate provengano da contributi dei consorziati o da attività economiche non ne snatura la qualificazione pubblicistica, poiché i contributi consortili hanno natura tributaria. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata per insufficienza o contraddittorietà della prova, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., non produce effetti di giudicato nel giudizio di responsabilità erariale ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., poiché l’efficacia preclusiva è limitata all’accertamento positivo che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Il giudice contabile conserva piena autonomia valutativa sui fatti materiali, non essendovi automatismo assolutorio. La costituzione di parte civile nel processo penale vale quale atto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento, con effetti sui pagamenti del quinquennio anteriore.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 193/2021, aveva accertato la responsabilità amministrativa di tre soggetti — il presidente di un consorzio di bonifica e due direttori generali — per pagamenti relativi a benefits erogati in loro favore: somme per il soggiorno presso una struttura alberghiera per uno di essi, canone di locazione di un appartamento per l’altro, oltre a spese per autovetture e carburante.
Il presidente ha proposto appello principale; gli altri due soggetti hanno resistito con appelli incidentali, eccependo il difetto di giurisdizione contabile, la prescrizione, l’assenza di dolo e l’efficacia assolutoria della sentenza penale d’appello. I tre appelli sono stati riuniti avverso la medesima sentenza.
La Motivazione della Corte
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione, la Corte richiama l’indirizzo proprio delle Sezioni giurisdizionali di appello e della Corte di cassazione a Sezioni Unite, secondo cui sono devoluti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività economica; la loro qualificazione pubblicistica emerge dall’art. 862 cod. civ., dall’art. 59 del R.D. n. 215/1933 e dall’art. 3 della legge regionale F.V.G. n. 28/2002. Non è dirimente che le risorse provengano da contributi dei consorziati, poiché tali contributi rientrano nella categoria dei tributi locali: essi derivano dalla soggezione dei consorziati al potere impositivo conferito per legge.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro e la disciplina dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 escluderebbero la giurisdizione contabile. Si tratta di profili di disciplina di dettaglio che non valgono a negare la qualificazione pubblicistica dell’ente. Rimane fermo che qualunque amministrazione, nelle fasi successive all’aggiudicazione di un’opera pubblica, opera in regime di diritto convenzionale, senza che ciò la sottragga alla giurisdizione contabile sui fatti dannosi dei propri dirigenti.
Quanto alla prescrizione, la Corte conferma la sentenza di primo grado che ha individuato nella costituzione di parte civile, avvenuta il 9 maggio 2017, il primo atto interruttivo, con effetti sui pagamenti del precedente quinquennio. In tema di obbligazioni solidali, l’atto interruttivo opera anche nei confronti dei coobbligati per i medesimi fatti illeciti.
Sulla efficacia della sentenza penale assolutoria, la Corte chiarisce che l’art. 652 cod. proc. pen. non comporta alcun automatismo applicativo. Il giudice contabile deve verificare se la sentenza penale abbia accertato in positivo che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Nel caso di specie, la pronuncia penale è fondata sull’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ossia su insufficienza di prova, sicché non risulta accertato alcun fatto esclusivo del reato. La Corte ribadisce infine che i due direttori generali si sono avvalsi di un accordo tacito, sottratto volontariamente alla formalizzazione, e che la loro condotta dolosa ha determinato il danno erariale, con conferma integrale della sentenza appellata.
Nota della Redazione
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