Pensioni di guerra: domande di aggravamento e decorrenza tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 22 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico di guerra, la reiterazione della domanda di aggravamento già rigettata interrompe il termine di impugnazione previsto dall’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 377/1999 e rende tempestivo il ricorso. Accertato l’aggravamento mediante parere del Collegio medico legale, il diritto alla più favorevole iscrizione tabellare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di ciascuna domanda, ai sensi dell’art. 24, comma 6, d.P.R. n. 915/1978, con conseguente decorrenza differenziata per ciascun grado. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei è rigettata quando la notifica del ricorso interrompe il decorso. Sugli arretrati spettano rivalutazione e interessi, nei limiti del maggiore importo di volta in volta determinato.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una pensione di guerra di sesta categoria Tabella A, liquidata nel 2009 per le infermità riportate a seguito dell’esplosione accidentale di un ordigno bellico rinvenuto in un fondo agricolo di proprietà familiare. Ha proposto tre distinte domande di aggravamento, rispettivamente nel 2015, nel 2018 e nel 2020, tutte respinte dalla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.

Ritenendo erronea la valutazione medico-legale, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento di una migliore iscrizione tabellare: quinta categoria dalla prima domanda, quarta dalla seconda, terza o in subordine quarta dalla terza. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha eccepito l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione della determinazione del 2015 e, in subordine, la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio.

La Motivazione della Corte

Il giudice supera preliminarmente l’eccezione di tardività. Il ricorrente ha interrotto il termine previsto dall’art. 7, comma 3, d.P.R. n. 377/1999 reiterando nel 2018 e nel 2020 la domanda già rigettata nel 2015. La tempestività del ricorso è dunque preservata da ciascuna nuova istanza.

Nel merito la Corte si avvale del parere del Collegio medico legale. Il consulente, instaurato il contraddittorio tecnico e trasmesso il parere preliminare senza ricevere osservazioni nei trenta giorni concessi, ha concluso che l’infermità è aggravata dalla data della seconda domanda ed ascrivibile alla quinta categoria Tabella A, con ulteriore aggravamento alla data della terza domanda e migliore ascrivibilità alla quarta categoria.

Il giudice aderisce integralmente alle conclusioni del consulente d’ufficio, giudicate esaurienti, esenti da vizi logici e confortate dalla documentazione clinica e dalla storia del ricorrente. Le contestazioni difensive, depositate solo in prossimità dell’udienza, non sono idonee a superare le conclusioni del collegio. La Corte rileva che tali note non rispondono né a una concessione di termine del giudice né alla disciplina codicistica, che impronta il processo pensionistico ai principi di oralità della discussione e di celerità, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c..

Quanto al profilo medico, il collegio ha chiarito che gli accertamenti del 2015 non aggiungono elementi rispetto alla tabellazione già assegnata: l’insufficienza venosa riguarda il circolo superficiale, senza interessamento del circolo profondo, e i segni iniziali di artrosi si conciliano con il quantum già riconosciuto, in assenza di limitazione funzionale. È invece la risonanza magnetica relativa alla seconda domanda a documentare una condropatia di grado avanzato non valutata in sede collegiale.

Il riconoscimento della più favorevole iscrizione tabellare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di ciascuna domanda, ai sensi dell’art. 24, comma 6, d.P.R. n. 915/1978. L’eccezione di prescrizione è rigettata perché il decorso è stato interrotto dalla notifica del ricorso. Sugli arretrati spettano rivalutazione e interessi legali, nei limiti del maggiore importo, secondo il principio delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM. Le spese sono compensate per metà, stante l’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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