Cessazione della materia del contendere e spese compensate per riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 19 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizi previdenziali aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata in pendenza di giudizio, per effetto dell’adozione del provvedimento di riliquidazione da parte dell’ente previdenziale, determina la cessazione della materia del contendere. La regolazione delle spese processuali non può essere fondata sul principio della soccombenza virtuale quando il ritardo nell’erogazione delle spettanze non sia imputabile all’INPS, ma dipenda dall’amministrazione datoriale, tenuta all’implementazione della posizione assicurativa mediante denuncia mensile analitica e non convenuta in giudizio. In tale ipotesi le spese restano compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, funzionario giudiziario, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, chiedendo la condanna dell’INPS alla rideterminazione della propria contribuzione pensionistica e al pagamento delle differenze retributive a partire dal gennaio 2020, in forza del provvedimento di riliquidazione adottato dal Ministero della Giustizia con Mod. PL.2 del 7.10.2021. Il trattamento pensionistico anticipato era stato liquidato con sistema misto 2012 a decorrere dal 1.10.2019, sulla base di un importo annuo calcolato in relazione alla qualifica inferiore.
Dopo reiterati solleciti rimasti privi di riscontro, il ricorrente ha adito il giudice contabile per ottenere quanto dovuto secondo l’anzianità e il corretto inquadramento riconosciuti. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’adempimento dell’amministrazione datoriale, la cui omissione preclude l’utilizzo dell’applicativo preposto alla gestione telematica della posizione assicurativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce lo svolgimento del giudizio e rileva che, in corso di causa, l’amministrazione datoriale ha trasmesso in data 15 aprile 2024 la denuncia mensile analitica necessaria alla riliquidazione e che l’INPS, in data 25 giugno 2024, ha adottato la determinazione consequenziale. La pretesa azionata è stata dunque integralmente soddisfatta nel corso del processo.
Su questo presupposto, il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non potendo che prendere atto del mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, intervenuto in pendenza del giudizio e concordemente riconosciuto dalle parti.
La questione centrale attiene alla regolazione delle spese. Il ricorrente ne ha chiesto la condanna in proprio favore, valorizzando il ritardo triennale nonostante i reiterati solleciti. La Corte esclude però l’operatività del principio della soccombenza virtuale, rilevando che il ritardo nell’erogazione delle spettanze non dipendeva dall’INPS, bensì dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non convenuto, in conseguenza della necessaria implementazione del sistema informatico.
Il fondamento della decisione sulle spese risiede quindi nell’individuazione del soggetto effettivamente responsabile della fase di stallo: la competenza all’implementazione della posizione contributiva e pensionistica appartiene all’amministrazione datoriale, e nessun altro soggetto può sostituirvisi. L’ente previdenziale, una volta ricevuti i dati, ha tempestivamente provveduto. Da qui la conferma della compensazione delle spese e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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