Responsabilità contabile degli amministratori di fatto per sviamento di fondi pubblici (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 24 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un finanziamento pubblico a destinazione vincolata si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione e assume, per ciò solo, un rapporto di servizio di tipo funzionale, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione contabile. La distrazione delle somme dalla finalità pubblica e l’omessa restituzione integrano danno erariale da sviamento, imputabile a titolo di dolo per l’intero importo capitale non restituito, indipendentemente dall’eventuale concorso di altri soggetti. Risponde a titolo di amministratore di fatto colui che, pur privo di formale investitura, si inserisca in via di fatto nell’iter procedimentale e compia gli atti di gestione; la relativa prova deve essere rigorosa e non può fondarsi su mere presunzioni di coinvolgimento. Il danno da disservizio, quale pregiudizio ulteriore e distinto, non può ritenersi sussistente quale mera conseguenza della condotta illecita, in assenza di una puntuale e concreta definizione.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due soggetti, quali amministratori di fatto di una società, chiedendone la condanna al pagamento in favore di una società finanziaria pubblica della somma complessiva di euro 588.513,51, di cui euro 561.075,65 a titolo di danno da sviamento di risorse pubbliche ed euro 27.437,86 a titolo di danno da disservizio.
La vicenda trae origine da due finanziamenti erogati sul fondo gestito dalla società pubblica, sulla base di bandi ministeriali, per sostenere l’inserimento dell’impresa in mercati esteri. Le somme, immediatamente dopo l’accredito, erano state distratte tramite bonifici a favore di soggetti estranei alle finalità del programma, prevalentemente riconducibili alla sfera familiare di uno dei convenuti. A seguito di verifiche con esito negativo, i finanziamenti erano stati revocati e i contratti risolti, senza che la società provvedesse alla restituzione. Il procedimento penale connesso aveva visto una sentenza di patteggiamento e ulteriori giudizi pendenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione della giurisdizione contabile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 21297/2017; sent. n. 295/2013; ord. n. 1994/2022), si afferma che tra l’amministrazione erogatrice e il privato beneficiario si instaura un rapporto di servizio funzionale. Il parametro della responsabilità erariale è dato dalla provenienza pubblica dei fondi e dal dovere di assicurarne la destinazione, estendendosi il rapporto anche a chi con la società abbia intrattenuto un rapporto organico.
Quanto alla posizione dei due convenuti, la Corte rileva che al momento delle domande di finanziamento essi non rivestivano la carica formale di amministratori. La qualità di amministratore di fatto risulta però adeguatamente provata per uno solo di essi, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, delle intercettazioni, della gestione concreta della società e dell’impiego delle somme accreditate per finalità estranee.
Per l’altro convenuto, invece, gli elementi indizianti — pur significativi del suo coinvolgimento nella vicenda — non provano il ruolo gestorio: le somme a lui riferibili sono contenute, egli era responsabile amministrativo privo di ruolo decisionale e il Tribunale penale aveva espressamente escluso un ruolo da amministratore di fatto, ravvisando un ruolo meramente gregario. Ne consegue il difetto di giurisdizione nei suoi confronti per assenza del rapporto di servizio.
Nel merito, la Corte accerta la condotta illecita del convenuto: i finanziamenti, vincolati alla realizzazione del programma, non erano stati avviati e le somme erano state distratte nell’imminenza dell’accredito, senza onorare l’impegno di restituzione. L’elemento soggettivo è ravvisato nel dolo, stante la piena consapevolezza e volontarietà delle condotte.
Quanto al danno da sviamento, la richiesta è parzialmente accolta: la Corte quantifica il pregiudizio nell’importo capitale del finanziamento concesso e non restituito, pari a euro 548.757,30 — non nell’importo comprensivo degli interessi richiesto dalla Procura — con rivalutazione monetaria dal momento dell’erogazione e interessi legali dal deposito fino all’effettivo soddisfo. Trattandosi di illecito doloso, la responsabilità è integrale (Sez. I Appello, sent. n. 51/2025). In sede esecutiva dovrà decurtarsi quanto eventualmente versato a qualsiasi titolo. È invece respinta la domanda di danno da disservizio: difetta la prova di un pregiudizio concreto e attuale, non bastando a individuarlo l’attivazione del procedimento di controllo o il supporto all’autorità giudiziaria, trattandosi di ordinaria attività degli uffici.
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Nota della Redazione
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