Carta docente, ottemperanza al giudicato e limiti del giudizio esecutivo (TAR Sicilia n. 2541 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 112 cod. proc. amm., è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata e assicura l’esecuzione del giudicato nei limiti del suo contenuto. Esso non può estendersi a statuizioni che investano poteri dell’amministrazione non ancora esercitati, come la declaratoria di decadenza dall’utilizzo del bonus conseguente al superamento dei termini di spesa. Il bonus per la carta del docente ha destinazione ampia e non è vincolato all’acquisto di un personal computer. L’eventuale decadenza, ove imputabile al ritardo dell’amministrazione, può semmai fondare una separata azione risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accredito in suo favore del bonus per la carta del docente, per complessivi euro 3.000 in riferimento a più anni scolastici.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale il difensore del ricorrente ha chiesto che la sentenza precisasse che la corresponsione tardiva del bonus non avrebbe potuto costituire motivo di decadenza dall’acquisto di personal computer in ragione del limite temporale introdotto dal D.M. 59/2026. L’Avvocatura erariale ha eccepito l’inammissibilità di tale istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è esperibile per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Caltanissetta è stato attestato dalla cancelleria in data 10.02.2026.
Sono stati inoltre riscontrati gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 28.05.2025, mentre il ricorso è stato notificato e depositato il 25 febbraio 2026.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito, con ordine di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di carta del docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio ha invece dichiarato inammissibile la richiesta formulata all’udienza dal difensore del ricorrente. Sotto un primo profilo, il bonus ha destinazione ampia, rivolta all’acquisto di beni e servizi funzionali all’aggiornamento professionale, e non è finalizzato esclusivamente a dotare il docente di un personal computer: la somma accreditata non risulta quindi vincolata unicamente a tale dispositivo.
Sotto un secondo profilo, esula dai confini del giudizio di ottemperanza ogni statuizione riguardante poteri non ancora esercitati dalla parte obbligata, quale la pronuncia di un’eventuale decadenza, poiché il giudizio è rivolto esclusivamente ad assicurare la corretta esecuzione del giudicato consacrato nella sentenza. L’eventuale declaratoria di decadenza potrebbe semmai costituire motivo per intentare una separata azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione debitrice, ove il mancato rispetto del termine di impiego della risorsa sia imputabile al ritardo degli uffici ministeriali.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente ministeriale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza dell’interessato nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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