Spese di rappresentanza non istituzionali: addebito all’economo comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 1 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese economali costituiscono una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, in deroga al principio di programmazione degli acquisti di beni e servizi, e devono fronteggiare esigenze impreviste ed urgenti. Esse sono irregolari quando non siano previste dal regolamento di contabilità o di economato o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente. Le spese per cene, bevande e buffet offerti a comuni cittadini, sebbene astrattamente ammesse dal regolamento, non integrano le spese di rappresentanza, risolvendosi in mere liberalità: il relativo importo va addebitato all’economo. Le irregolarità di natura prettamente contabile, prive di effettivo danno patrimoniale, non comportano invece addebiti a carico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha deferito al Collegio il conto giudiziale reso dall’economa di un Comune per l’esercizio finanziario 2020, rilevando la carenza di elementi per una declaratoria di regolarità e di discarico. La relazione segnalava plurime criticità: verifiche di cassa sommarie da parte dell’Organo di revisione, mancata relazione sulla gestione economale, contabilizzazione dei reintegri del fondo al di fuori delle partite di giro, spese ritenute estranee al regolamento o non imprevedibili, tardiva restituzione dell’anticipazione di cassa.

L’agente contabile ha depositato memoria, con il visto del dirigente del Settore Finanziario, deducendo che il conto era stato reso nei termini e parificato dall’ente, che il tardivo deposito presso la Sezione dipendeva dall’erroneo utilizzo del portale telematico, che la contabilizzazione dei reintegri ricadeva sul Servizio Finanziario e che diverse spese trovavano giustificazione nel contesto emergenziale pandemico o in appositi atti della Giunta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal fondamento costituzionale dell’obbligo di resa del conto, rinvenuto negli artt. 81, 97, 100 e 103 Cost., e ribadisce che il giudizio di conto è necessario e indefettibile: nessun agente che abbia maneggio di denaro pubblico può sottrarvisi. L’economo rientra nella nozione di agente contabile desumibile dall’art. 178 R.D. n. 827/1924 ed è personalmente responsabile dell’impiego delle somme ricevute in anticipazione.

La Corte richiama la disciplina del D.lgs. n. 174/2016 e dell’art. 233 T.U.E.L. e qualifica la gestione economale come gestione di cassa in regime di anticipazione, con pagamenti disposti direttamente dall’agente e poi ratificati dal dirigente del Servizio Finanziario mediante imputazione al bilancio.

Quanto al presunto tardivo deposito del conto, la censura è superata: l’economa lo aveva reso nel termine e l’ente lo aveva parificato; il ritardo nel deposito presso la Sezione è dipeso dall’erroneo utilizzo del portale telematico da parte del funzionario competente e non le è imputabile. L’irregolare contabilizzazione dei reintegri è confermata, ma non comporta addebiti, non essendosi verificati danni patrimoniali risarcibili.

Le spese per buoni pasto dei dipendenti in servizio pomeridiano e per il rimborso dei buoni mensa non utilizzati dagli alunni sono ritenute sostanzialmente giustificabili in ragione del contesto emergenziale e dell’avallo della Giunta, senza danni per l’ente. Per gli acquisti di giornali e riviste il rilievo è fondato, ma privo di conseguenze patrimoniali.

Non sono invece condivisibili le giustificazioni per la cena, le bevande, le pizzette e il buffet, per complessivi € 637,00. Pur astrattamente ammesse dal regolamento, tali spese esulano da quelle di rappresentanza, non essendo finalizzate ad accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno e risolvendosi in mere liberalità verso comuni cittadini: il relativo importo è addebitato all’economa, che con ordinaria diligenza avrebbe dovuto escluderle. La tardiva restituzione del saldo di cassa e la sommarietà delle verifiche dell’Organo di revisione, infine, non generano danni e non sono imputabili all’agente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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