Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 259 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dal ricorrente in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, non una pronuncia di merito sul diritto vantato. L’ente previdenziale che abbia riconosciuto la prestazione soltanto dopo l’introduzione del ricorso è responsabile della soccombenza virtuale, poiché al momento della domanda giudiziale sussisteva l’interesse ad agire. Ne consegue che la prestazione va liquidata e la condanna alle spese segue la regola della soccombenza, non quella della compensazione.
Il Fatto
La ricorrente, già lavoratrice con contratti a tempo determinato alle dipendenze di istituti scolastici e del Ministero dell’Istruzione dal 2001 al 2014, ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.07.2019, oltre interessi e rivalutazione. La domanda amministrativa era stata presentata all’INPS il 31.01.2023 senza risposta. Il ricorso è del 20.11.2023.
Costituendosi con memoria del 29.11.2024, l’INPS ha rappresentato di aver accolto l’istanza e di aver liquidato la pensione con provvedimento del 19 giugno 2024, in via provvisoria, con corresponsione degli arretrati tramite il cedolino di luglio 2024. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All’udienza del 12.12.2024 le parti hanno aderito, con richiesta di condanna alle spese da parte della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dall’INPS, l’avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico in favore della ricorrente. Il provvedimento del 19 giugno 2024 ha riconosciuto la pensione di vecchiaia con decorrenza dall’11 giugno 2019, in via provvisoria, in attesa della documentazione definitiva trasmessa dall’amministrazione datrice di lavoro.
Il riconoscimento sopravvenuto della pretesa ha determinato la cessazione della materia del contendere, come del resto richiesto da entrambe le parti. La Corte non ha quindi proceduto ad accertare nel merito il diritto alla decorrenza invocata, essendo venuto meno l’oggetto della controversia per effetto del provvedimento adottato dall’Ente.
Sul punto delle spese, il giudice ha osservato che la liquidazione della pensione è intervenuta successivamente all’introduzione del ricorso. Al momento della domanda, dunque, sussisteva un interesse ad agire della ricorrente. Tale interesse, unito alla fondatezza della richiesta riconosciuta dallo stesso Istituto con l’adozione del provvedimento in suo favore, integra l’ipotesi della soccombenza virtuale dell’Ente, con conseguente condanna alle spese a carico dell’INPS.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha richiamato i criteri dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa alla luce dell’art. 13, comma 2, cod. proc. civ. Ha richiamato sul punto Cass. ord. n. 16573/2010 e Cass. sent. n. 21444/2018. Considerata la complessità bassa, l’esiguità delle questioni, la limitata durata della controversia, l’assenza di istruttoria e il comportamento collaborativo dell’INPS, che ha comunque rivisto in autotutela il provvedimento pur se dopo l’azione, la Corte ha applicato i parametri minimi del D.M., liquidando le spese in favore della ricorrente con distrazione al difensore.
Nota della Redazione
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