Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 337 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere. La definizione in rito non preclude la pronuncia sulle spese, che vanno poste a carico dell’amministrazione in forza del principio di soccombenza virtuale, quando l’adempimento sia intervenuto soltanto a distanza di diversi mesi dall’introduzione del ricorso. Il giudice deve valutare la condotta processuale complessiva dell’ente, non la sola inerzia al momento della domanda, escludendo il difetto di interesse originario e riconoscendo la tardività dell’adempimento come indice di soccombenza sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di accertamento del diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente per un importo di € 500,00 annui. La sentenza, notificata e non appellata, era passata in giudicato.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione entro un termine fissato dal giudice e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha dato integrale esecuzione al giudicato. Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che in data 4 dicembre 2025 il gestore della procedura di erogazione del servizio ha accreditato nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto dalla sentenza. La parte ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento e ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che in corso di causa l’amministrazione ha dato integrale esecuzione alla sentenza oggetto della domanda di ottemperanza. La definizione del giudizio non ha richiesto l’esame nel merito dell’originaria inerzia dell’ente, essendo sopravvenuto l’adempimento.
La questione centrale riguarda le spese. Il collegio le ha poste a carico dell’amministrazione resistente in forza del principio di soccombenza virtuale. L’adempimento è avvenuto soltanto a distanza di diversi mesi dall’introduzione del giudizio: il ricorso era stato notificato il 20 maggio 2025 e il pagamento è intervenuto il 4 dicembre 2025. Tale intervallo temporale dimostra che l’interesse ad agire del ricorrente era attuale e che l’esecuzione è stata provocata proprio dall’iniziativa giudiziale.
Non vi è luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo il ricorrente dichiarato di aver beneficiato dell’esenzione dal tributo per ragioni reddituali. Il Tribunale ha condannato l’amministrazione a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.