Ordinanza sindacale extra ordinem sui rifiuti: difettano urgenza e contingibilità (TAR Lombardia n. 341 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi degli art. 50, comma 5, TUEL e art. 191, comma 1, d.lgs. 152/2006, presuppone l’impraticabilità di differire l’intervento per la ragionevole previsione di un danno imminente e l’impossibilità di fronteggiare la situazione con gli strumenti ordinari. Non sussiste il requisito dell’urgenza quando la situazione di abbandono dei rifiuti si protrae da anni e il provvedimento non dia conto di alcun aggravamento del rischio, né quando l’amministrazione abbia comunicato l’avvio del procedimento e lo abbia protratto a lungo. Non sussiste la contingibilità ove l’atto non evidenzi le ragioni dell’impraticabilità del ricorso all’ordinamento ordinario, in specie al provvedimento ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. L’ordinanza contingibile e urgente prescinde dalla colpevolezza del destinatario e richiede solo la disponibilità dell’area. Il giudice annulla il provvedimento per difetto dei presupposti.
Il Fatto
Un’area produttiva dismessa, situata all’interno del centro abitato, presentava cumuli di rifiuti e lastre di copertura contenenti amianto. Il complesso apparteneva per metà a una società e per l’altra metà a un privato, deceduto lasciando quali chiamati all’eredità la moglie e due figli. Solo uno dei figli non rinunciò all’eredità e, essendo in possesso di beni ereditari, divenne erede ai sensi dell’art. 485 cod. civ.
Nel marzo 2024 il Sindaco ordinò ai proprietari di predisporre, entro trenta giorni, un piano di smaltimento dei rifiuti redatto da un professionista abilitato, da eseguirsi da impresa specializzata iscritta all’albo dei gestori ambientali. Il ricorrente impugnò l’ordinanza e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento. Delle amministrazioni evocate si costituì solo la Prefettura, senza difese. Il Comune non si costituì né depositò la relazione richiesta con ordinanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito l’oggetto dell’atto impugnato. Benché l’intestazione richiamasse la bonifica del sito e la legge regionale sul conferimento ai comuni delle funzioni in materia, la parte dispositiva imponeva solo di predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti, con qualificazione, classificazione e attribuzione dei codici CER. Manca dunque qualsiasi ordine di eseguire attività di bonifica. Il Sindaco non ha disposto la bonifica ex art. 244 d.lgs. 152/2006, ma ha ordinato lo smaltimento ricorrendo all’ordinanza contingibile e urgente.
Da tale qualificazione consegue l’infondatezza del primo motivo, che lamentava l’incompetenza del Sindaco in favore della Provincia. La competenza rientra pacificamente nelle attribuzioni sindacali, cui gli art. 50, comma 5, TUEL e art. 191, comma 1, d.lgs. 152/2006 demandano l’adozione delle ordinanze in caso di emergenze sanitarie locali e di speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga.
Il Collegio ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, incentrato sul difetto di urgenza e contingibilità. Per costante orientamento, i presupposti dell’ordinanza extra ordinem consistono nell’impraticabilità di differire l’intervento, in relazione alla ragionevole previsione di un danno imminente, e nell’impossibilità di far fronte al pericolo con i mezzi ordinari. Il pericolo deve emergere da un’istruttoria adeguata e da congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2024, n. 105).
Sotto il primo profilo, il provvedimento non spiegava perché, a fronte di una situazione di abbandono protrattasi per anni, lo smaltimento fosse divenuto indifferibile. Gli accertamenti tecnici richiamati erano risalenti e l’atto non conteneva cenni ad alcuna evoluzione peggiorativa del rischio. La stessa comunicazione di avvio del procedimento e la sua durata di sedici mesi costituivano indice dell’assenza di urgenza. Sotto il secondo profilo, non emergeva alcuna ragione per cui la situazione non potesse essere fronteggiata con lo strumento ordinario dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
Il Collegio ha invece respinto il terzo motivo, con cui si contestava l’individuazione del proprietario quale obbligato in assenza di accertamenti sulla sua responsabilità. L’ordinanza contingibile e urgente prescinde dalla colpevolezza del destinatario e richiede solo che questi abbia la disponibilità dell’area (cfr. sentenza n. 408/2025 di questa Sezione). Essendo il ricorrente proprietario, la doglianza è infondata. Il ricorso è stato quindi accolto, assorbito l’ultimo motivo, con annullamento dell’ordinanza e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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