Ottemperanza al giudicato: l’ordine al pagamento segue il trasferimento di competenze al Ministero della Giustizia (TAR Puglia n. 484 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro costituisce titolo per proporre l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, legittima il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso e a ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento di sorte capitale e accessori entro un termine assegnato. La nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. restano subordinate a una valutazione discrezionale del Collegio, che può escluderle quando l’adempimento risulti possibile in via ordinaria e difettino i presupposti della colpa o dell’inerzia qualificata.

Il Fatto

Una cittadina, già beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 per epatite HCV post-trasfusionale ascritta alla V Categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero della Salute all’adeguamento dell’assegno vitalizio correlato alla seconda categoria, dalla data indicata in sentenza, oltre interessi e rivalutazione. Il giudicato era attestato dalla cancelleria, ma il Ministero non aveva provveduto al pagamento nonostante la notifica in forma esecutiva. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, nonché l’applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era passata in giudicato e costituiva titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ha inoltre rilevato che il Ministero intimato non aveva dato esecuzione alle statuizioni, risultando decorso anche il termine concesso alle Amministrazioni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La sentenza non era autoesecutiva e richiedeva che il giudice stabilisse le modalità di adempimento.

Sulla base di tali premesse, il ricorso è stato accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme relative alla sorte capitale e agli accessori di legge.

Il Collegio ha però ritenuto di non nominare il commissario ad acta, considerato che il Ministero della Salute aveva trasferito alla Regione Puglia le competenze in materia di indennizzi ex legge n. 210/1992 in forza del d.P.C.M. 13 novembre 2000, apparendo opportuno che l’ente regionale disponesse del tempo necessario a provvedere. Per analoghe ragioni, è stata esclusa la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm..

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi distrattari, con condanna anche al recupero del contributo unificato e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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