Payback dispositivi medici cessazione materia contendere per versamento 25 per cento (TAR Lazio n. 2369 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota ridotta al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento del versamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, con provvedimento pubblicato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Ne consegue la compensazione delle spese di lite, in deroga al regime ordinario di soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava il D.M. 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il D.M. 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, e la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, con la quale le veniva attribuito l’onere di ripiano per ciascuna delle annualità considerate.
Nel giudizio, incardinato avanti il TAR Lazio, la ricorrente deduceva la violazione dei termini e delle procedure dettate dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, l’illegittimità dei tetti regionali fissati in misura identica a quelli nazionali, il difetto di bilanciamento con l’affidamento e plurimi profili di illegittimità costituzionale, anche in relazione alla normativa unionale. Nelle more, depositava la ricevuta del versamento della quota del 25 per cento e il provvedimento regionale che ne accertava l’avvenuto pagamento, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, durante la pendenza del giudizio, è intervenuto lo ius superveniens costituito dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025. La disposizione prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La norma attribuisce a tale versamento un effetto estintivo pieno: l’integrale pagamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sull’azienda e le preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi delle annualità considerate. Il Collegio sottolinea che la preclusione opera sul piano sostanziale e processuale, esaurendo ogni residua contestazione sull’an e sul quantum del ripiano.
Il secondo passaggio argomentativo riguarda l’effetto processuale. Decorso il termine, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis.
Nel caso di specie, la ricorrente ha depositato la ricevuta del pagamento e la determinazione dirigenziale regionale del 29 ottobre 2025, con cui è stato accertato il versamento della quota ridotta. Il Collegio ne trae la conseguenza dichiarativa prevista dalla norma, senza necessità di scrutinio nel merito dei motivi di ricorso.
Quanto alle spese, il Tribunale applica la disposizione speciale che ne impone la compensazione, in deroga al criterio della soccombenza, così conformando il regolamento delle spese al meccanismo estintivo delineato dal legislatore. Il ricorso è pertanto definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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