Silenzio-inadempimento improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse (TAR Campania n. 1632 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice dichiara, anche d’ufficio, l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio quando sopravvenga il difetto d’interesse alla decisione. L’inerzia della pubblica amministrazione è interrotta dall’adozione di un qualsivoglia provvedimento espresso, ancorché di rigetto dell’istanza, con la conseguenza che il ricorso già proposto diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ai fini dell’interruzione dell’inerzia rileva il soddisfacimento dell’interesse sostanziale dell’istante, che può derivare anche da un provvedimento adottato da un’amministrazione diversa da quella destinataria dell’istanza.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in Napoli caduta in successione, apprendeva da una visura storica che il cespite risultava trasferito al patrimonio comunale in forza di un decreto del 15.03.1996, rep. n. 12824, riferito a un procedimento edilizio risalente al 1977 e ad altra persona. Presentava quindi al Comune di Napoli, in data 21.05.2024, istanza di annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale, unitamente ad autocertificazione sulla sussistenza delle condizioni per ottenerlo, nonché per un’istanza di condono non ancora esitata.

Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta inerte, la ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, per l’obbligo di provvedere e per la condanna dell’ente a provvedere nel termine di trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., chiedendo altresì il risarcimento dei danni per lesione del diritto di proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ex art. 73 cod. proc. amm., la possibile improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse, in ragione degli esiti dell’istruttoria e della cessazione di fatto della denunciata inerzia. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il ricorso avverso il silenzio è improcedibile quando l’amministrazione, in risposta all’istanza dell’interessato, adotti un provvedimento espresso, anche di rigetto, perché in tal modo l’inerzia è interrotta.

Nel caso concreto, il Comune di Napoli aveva fornito in corso di causa risposta all’istanza del 21.05.2024, con nota del Servizio Antiabusivismo, e l’interesse sostanziale della ricorrente risultava infine soddisfatto per effetto dell’atto di autotutela d’ufficio adottato dall’Agenzia delle Entrate — Ufficio Provinciale di Napoli — Territorio. Detto provvedimento, intervenuto a seguito dell’istruttoria attivata dal Tribunale su richiesta di entrambe le parti, aveva disposto la rettifica degli identificativi catastali dell’unità immobiliare, non interessata dal decreto di trasferimento in favore del Comune, con retrocessione della ditta agli intestati al 27.12.1992.

Il Tribunale sottolinea che il soddisfacimento dell’interesse alla base dell’istanza e del ricorso può derivare anche da un provvedimento adottato da un’amministrazione diversa da quella cui l’istante si era rivolta, essendo decisiva la cessazione della situazione di incertezza. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la respinge, rilevando che i danni non sono stati dimostrati né nell’an né nel quantum e che, comunque, essi non risultano legati da nesso di causalità a specifiche condotte del Comune. Le spese di lite sono poste a carico dell’ente per la regola della soccombenza virtuale, essendo il riscontro comunale intervenuto soltanto a lite instaurata, con attribuzione ai difensori della ricorrente ex art. 93 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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