Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 30 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione definito con la cessazione della materia del contendere, quando l’ente previdenziale abbia soddisfatto la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e poste a carico dell’amministrazione resistente. La cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di una condotta satisfattiva della controparte. Il criterio della soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico della parte che, ove si fosse giudicato, sarebbe risultata soccombente. La condanna segue anche quando l’ente ha provveduto prima della decisione ma dopo la proposizione del ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dei Vigili del Fuoco collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il ricalcolo del trattamento di quiescenza con applicazione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997, con adeguamento del trattamento e condanna al pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha riferito di aver vanamente richiesto il beneficio in via amministrativa.

L’INPS, costituendosi, ha sostenuto che l’incremento figurativo richiesto era già presente nella prima liquidazione e nella successiva determina del 2024, eccependo il difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. Il ricorrente ha replicato che la corretta riliquidazione era intervenuta solo nel 2024, dopo la notifica del ricorso, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese. Il Giudice ha disposto chiarimenti istruttori con ordinanza; all’udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico rileva anzitutto che entrambe le parti concordano nell’affermare che il beneficio per cui è causa è stato già attribuito all’istante. Su questa premessa condivisa si fonda la definizione del giudizio.

Il ricorso, come richiesto dal ricorrente, è definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Il Giudice valorizza la circostanza che l’ente previdenziale ha provveduto nei termini della domanda solo dopo l’instaurazione del giudizio, con ciò riconoscendo che la condotta satisfattiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Su tale presupposto opera il criterio della soccombenza virtuale. Il Giudice condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, per l’importo complessivo di euro 800,00, comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

La decisione non si sofferma sull’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dall’INPS, perché la sopravvenuta attribuzione del beneficio dopo la proposizione del ricorso rende superata ogni contestazione sul punto e giustifica, sul piano delle spese, l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Nel dispositivo la Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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