Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 9 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che non abbia un debito di custodia in senso tecnico, ma soltanto un debito di vigilanza su beni destinati all’uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. In difetto dei presupposti normativamente previsti, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. La distinzione tra le due figure rileva sul piano degli obblighi di rendicontazione e delle correlative responsabilità, poiché solo il consegnatario con debito di custodia assume l’obbligo di autonoma resa del conto davanti alla Corte dei conti. Il sub-consegnatario, invece, presenta un sub conto da allegare al conto dell’agente principale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una funzionaria in servizio presso un Comune di piccole dimensioni, quale consegnataria di beni mobili per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con relazione, ha rilevato che il conto non riguardava beni per i quali la medesima avesse un debito di custodia, bensì beni costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente e verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza.
La relazione ha segnalato ulteriori irregolarità: il deposito senza documentazione, la descrizione generica delle consistenze iniziali e finali, il richiamo a un decreto sindacale che aveva conferito alla funzionaria un incarico organizzativo e non la nomina ad agente contabile, la firma del conto da parte della stessa sia come consegnatario sia come Responsabile del Servizio Finanziario. La questione è giunta al Collegio per la valutazione preliminare di ammissibilità o procedibilità e, in subordine, di regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva anzitutto che il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge, il modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, e che esso indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale.
Il nodo giuridico è la distinzione tra il consegnatario con debito di custodia e il consegnatario con debito di vigilanza. Le due figure comportano obblighi differenti in relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti interessati. Sul punto il Collegio richiama i precedenti di questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).
Occorre quindi verificare se il consegnatario avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione, ipotesi in cui sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto, oppure se fosse un mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, con un mero obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.
In ipotesi di debito di custodia, andrebbe poi accertato se l’agente rivestisse il ruolo di sub-consegnatario, con obbligo di sub conto da allegare al conto principale, o se svolgesse in totale autonomia le proprie funzioni, assumendo il ruolo di consegnatario con autonoma resa del conto.
Nel caso concreto, la gestione rendicontata non riguardava beni o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, in relazione ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. La circostanza risulta confermata dalla stessa consegnataria. La natura dei beni, in uso continuativo nell’ufficio di pertinenza e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti, conforta questa lettura.
Ne deriva l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei relativi presupposti normativamente previsti. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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