Indeducibili i costi infragruppo per marchio e know-how privi di utilità ulteriore (Cass. civ. Sez. V n. 8010 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di costi infragruppo derivanti da accordi di cost sharing e da contratti di sfruttamento del marchio e del know-how, non è sufficiente l’esibizione dei contratti e delle fatture dei corrispettivi. È necessaria la specifica allegazione e prova degli elementi idonei a determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve la prestazione, in applicazione degli artt. 109, comma 5, TUIR e 2697 cod. civ. La deducibilità è esclusa quando, a fronte dell’identità oggettiva dei contratti, la società destinataria non dimostri l’utilità ulteriore rispetto a quella già ritratta dai precedenti accordi. Quanto alla trasparenza fiscale opzionale di cui all’art. 115 TUIR, la definitività della sentenza sul provvedimento “portante”, pronunciata con la sola partecipata come parte, non produce giudicato riflesso sul giudizio relativo al socio: deve invece ritenersi configurabile un litisconsorzio necessario discendente dalla comunanza della lite.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, a seguito di un verbale di constatazione, emette quattro avvisi di accertamento per l’anno d’imposta luglio 2006/giugno 2007, contestando l’indeducibilità del corrispettivo pagato a società del medesimo gruppo per l’uso del marchio e del know-how e di una quota di ammortamento sui marchi. La pretesa si fonda sulla natura duplicativa di tali costi, essendo già stati stipulati altri contratti e versati corrispettivi per le medesime prestazioni.

La CTP accoglie il ricorso; la CTR Lombardia riforma la decisione e conferma gli accertamenti. Le società propongono ricorso per cassazione. In parallelo, poiché la partecipata aveva esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale, l’Agenzia avvia il recupero verso la socia nella misura del 50 per cento; il ricorso della contribuente è accolto in primo grado e confermato in appello, con ricorso dell’Agenzia in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone la riunione dei due procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, essendo uno relativo all’avviso “portante” e l’altro all’avviso dipendente verso la società partecipante.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La CTR ha accertato l’identità oggettiva dei contratti di sfruttamento del marchio e del know-how rispetto ai precedenti accordi di cost sharing, rilevando l’assenza di prova dell’utilità ulteriore. La censura si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di fatto, come tale non consentita in sede di legittimità. Neppure assume rilievo la prospettiva indiretta o futura dell’inerenza, non essendo stata neppure allegata. La Corte richiama il principio di Cass. n. 8001 del 22.03.2021, secondo cui per i costi infragruppo da cost sharing agreements occorre la specifica allegazione degli elementi necessari a determinare l’utilità effettiva o potenziale.

Il secondo motivo è infondato: la motivazione della CTR non è apparente né contraddittoria, perché rassegna distintamente l’oggetto dei contratti e ne trae la coincidenza oggettiva con la conseguente non utilità dei costi. Il terzo motivo è inammissibile, riproponendo valutazioni di merito già esaminate.

Sul ricorso riunito, è disattesa l’eccezione di nullità della notifica, effettuata via pec presso il procuratore costituito in appello ai sensi degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ.; la costituzione della controricorrente sana comunque ogni eventuale nullità (Cass. n. 7703 del 2018). Il primo motivo dell’Agenzia è invece fondato: la sentenza di primo grado assunta come pregiudicante era stata impugnata e riformata, e non poteva fondarsi su di essa alcuna preclusione. Il giudicato sul provvedimento “portante”, che vedeva come parte la sola società, non si riverbera automaticamente sul giudizio verso i soci per i limiti soggettivi del giudicato; Cass. n. 33425 del 2023 ammette una efficacia riflessa verso i terzi, salvo che il terzo sia titolare di un rapporto autonomo. La Corte ritiene configurabile un litisconsorzio necessario, ma nella specie l’ostacolo non si frappone, perché per effetto delle fusioni la controricorrente era parte anche nel giudizio pregiudicante. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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