Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel rito pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 126 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi al giudice. Il venir meno della contestazione sul diritto sostanziale determina una causa di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., che il giudice dichiara. L’eventuale residuo contrasto riguarda solo le spese di lite, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tuttavia, nel rito contabile, l’art. 111, comma 8, c.g.c. dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute, con conseguente compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia e iscritto alla Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari, aveva presentato all’INPS domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dall’1.06.2024, allegando un’anzianità complessiva di 24 anni, 5 mesi e 7 giorni, maturata in forza di pregressi rapporti di lavoro pubblico e di contributi figurativi per servizio di leva.
L’INPS aveva respinto la domanda con nota del 2024, riconoscendo solo una parte dei periodi contributivi. Dopo il ricorso in opposizione, il Tribunale del lavoro di Venezia aveva declinato la giurisdizione. Il ricorrente aveva quindi riassunto il ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico previo accertamento dei periodi utili.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS, dopo aver acquisito i chiarimenti dall’amministrazione datrice di lavoro, ha aggiornato la posizione contributiva del ricorrente, ha accolto la domanda di pensione con decorrenza 1.6.2024 e ha liquidato il trattamento, gli arretrati e gli interessi. L’Istituto ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Il giudice richiama il principio, ribadito da Cass. n. 19845/2019 e Cass. n. 26299/2018, secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando sopravvengano fatti tali da far venir meno le ragioni di contrasto tra le parti e l’interesse al ricorso. Sottolinea inoltre, citando Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021 e Cass. civ. Sez. I n. 23396/2024, che essa presuppone l’accordo delle parti sul mutamento della situazione sostanziale, potendo residuare un contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo soccombenza virtuale.
Nel caso concreto il ricorrente ha preso atto dell’avvenuto accoglimento della domanda e della liquidazione del trattamento, senza opporsi alla dichiarazione richiesta dall’INPS. Sono dunque venute meno le ragioni del contrasto e la necessità di una pronuncia di merito.
Il giudice dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, qualificandola come causa di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c.. Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 111, comma 8, c.g.c., le stesse restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con pronuncia di compensazione.
Nota della Redazione
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