Inammissibile il parere su finanziamenti comunali ad Ater per alloggi sfitti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 50 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo che non individui le disposizioni normative di cui si chiede il chiarimento interpretativo, ma miri a ottenere un vaglio di conformità dell’attività gestionale prospettata al quadro normativo, difetta del requisito oggettivo di astrattezza ed è inammissibile. Il quesito deve avere rilevanza generale e astratta e non può concernere fatti gestionali specifici. È inammissibile anche il quesito sull’inserimento in una convenzione di una clausola di rinuncia a ogni contenzioso e alla relativa azione di ripetizione, perché attiene alla gestione di una specifica vertenza in essere e non alla materia della contabilità pubblica.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una richiesta di parere in materia di finanziamenti per la ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Ater. Premetteva che la domanda di alloggi popolari resta solo parzialmente soddisfatta, che una quota significativa degli alloggi non è disponibile per lo stato manutentivo e che per gli alloggi sfitti le Ater versano ai Comuni l’IMU.

Richiamato l’art. 16 della legge regionale n. 39/2017 e l’art. 24 della medesima legge regionale, l’ente ha chiesto se sia contabilmente ammissibile che il Comune trasferisca all’Ater, mediante apposita convenzione, quota parte delle risorse incassate a titolo di IMU, per finanziare la ristrutturazione di alloggi sfitti di proprietà delle Ater. Ha inoltre chiesto se nella convenzione possa inserirsi una clausola con cui l’Ater rinunci a ogni ricorso in materia IMU e a ogni ripetizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via pregiudiziale i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, richiamando l’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e gli indirizzi della Sezione delle autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo. Sotto il profilo soggettivo il requisito è integrato: la richiesta proviene da un Comune, ente legittimato, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale. La trasmissione diretta, non per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, non inficia l’ammissibilità, poiché la legge prevede tale passaggio solo “di norma”.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta è invece inammissibile. La materia della contabilità pubblica è intesa come il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, senza che vi possa essere ricondotta ogni attività con riflessi finanziari. Il quesito deve inoltre avere rilevanza generale e astratta e non concernere fatti gestionali specifici.

Quanto al primo quesito, la Sezione richiama la propria deliberazione n. 104/2024/PAR, resa su analoga richiesta: scopo dell’istanza non è conseguire l’interpretazione di un quadro normativo poco chiaro, ma sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale, di esclusiva competenza dell’ente. Nella specie l’ente non individua le disposizioni di cui chiedere chiarimento, né espone la problematica giuridica sottesa, ma palesa l’intento di ottenere una valutazione di conformità dell’attività gestoria prospettata.

Quanto al secondo quesito, concernente la clausola di rinuncia a ogni contenzioso e alla relativa azione di ripetizione dell’indebito, la Sezione giunge alle medesime conclusioni. Trattandosi della gestione di uno specifico contenzioso in essere, manca il carattere astratto della fattispecie, a prescindere dal fatto che l’ente entri o meno nel merito della vertenza. Ciò rende il quesito inammissibile anche per la mancata attinenza alla materia della contabilità pubblica. La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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