Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 194 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, quando l’ente previdenziale riconosca integralmente le pretese del ricorrente e le parti concordino nel richiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il giudice dichiara l’intervenuta cessazione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio per il principio di gratuità delle cause previdenziali, posto dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, cui la giurisprudenza contabile riconosce carattere di generalità. La compensazione integrale delle spese di lite trova giustificazione nei giusti motivi ravvisabili nella complessità delle questioni giuridiche e applicative, anche quando l’ente abbia preannunciato il riconoscimento delle richieste già alla prima udienza.

Il Fatto

La ricorrente, già magistrato in servizio presso un ufficio giudiziario, presentava all’INPS dapprima la richiesta di opzione al sistema contributivo e, il giorno successivo, la domanda di pensione di anzianità con opzione contributivo. L’ente accoglieva la domanda e liquidava la pensione con decorrenza 19/12/2023.

Avverso il provvedimento di liquidazione la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, deducendo l’erronea applicazione dei massimali previsti dal sistema contributivo e chiedendo il ricalcolo del trattamento. Il ricorso amministrativo non veniva mai deciso. Esaurita la fase amministrativa, la ricorrente agiva in giudizio davanti alla Corte dei conti chiedendo la ricondanna dell’INPS alla ricostituzione del trattamento pensionistico, con arretrati dal 19/12/2023 e spese di causa.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile nei confronti dei lavoratori che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995. La ricorrente sosteneva che la fattispecie sarebbe regolata dalle norme del sistema retributivo e che i massimali avrebbero dovuto operare solo dalla data di esercizio dell’opzione.

Il giudice ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 1, commi 12 e 13, 23 e 2, comma 18, della legge 08/08/1995 n. 335. In particolare, il comma 23 dell’art. 1 riconosce ai lavoratori la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento con le regole del sistema contributivo, mentre l’art. 2, comma 18, seconda parte, fissa il massimale annuo della base contributiva e pensionabile con effetto sui periodi e sulle quote successivi alla data di esercizio dell’opzione.

Nel corso del giudizio l’INPS, dopo una trattativa avviata prima della prima udienza, riconosceva integralmente le richieste della ricorrente. Con memoria depositata il 15 settembre 2025 l’Istituto documentava il ricalcolo della pensione a decorrere dal 18 dicembre 2023, precisando che gli arretrati sarebbero stati corrisposti sulle successive rate con gli interessi legali.

All’udienza del 17 settembre 2025 il difensore della ricorrente, dichiarata la correttezza e satisfattività dei calcoli, richiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’INPS. L’Istituto si associava alla richiesta, rimettendosi al giudice sulle spese e chiedendone la compensazione. Il giudice, riscontrata per tabulas la sopravvenuta satisfazione delle pretese, dichiara l’accordo delle parti e la cessazione della materia del contendere.

Sulle spese di giudizio il giudice esclude ogni pronuncia in forza del principio di gratuità delle cause previdenziali. Quanto alle spese di lite, rilevato che l’INPS aveva preannunciato il riconoscimento delle richieste già alla prima udienza e che la complessità delle questioni giuridiche e applicative integrava giusti motivi, ne dispone la compensazione integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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