Ottemperanza pensionistica e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 76 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il completo adempimento del dispositivo da parte dell’amministrazione, accertato e non contestato dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La pronuncia di estinzione presuppone la verifica dell’integrale esecuzione del giudicato, che il giudice compie alla luce delle risultanze documentali e delle dichiarazioni rese in udienza. La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi, segnatamente quando la complessità della procedura amministrativa e i tempi tecnici necessari all’adempimento rendano non rimproverabile il ritardo dell’ente previdenziale.
Il Fatto
La ricorrente, ex dirigente scolastico, aveva ottenuto da questa Sezione una pronuncia che riconosceva il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere dall’01.09.2017, con gli importi derivanti dal CCNL 2016/2018 e dal C.I.R. Sardegna 2016/2017, senza la riduzione della retribuzione accessoria, oltre agli arretrati e alla dichiarata irripetibilità delle maggiori somme. Avverso tale decisione l’Istituto previdenziale aveva proposto appello, senza chiedere la sospensiva.
Non ottenendo l’esecuzione, la ricorrente ha notificato formale diffida via P.E.C. in data 08.07.2025 e ha poi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine perentorio e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
L’Istituto previdenziale, costituendosi, ha documentato di avere dato integrale esecuzione alla pronuncia: con il rateo di novembre 2025 ha corrisposto la somma di Euro 855,74, pari al totale delle somme trattenute sull’assegno di quiescenza nel corso del 2024, e ha emesso il provvedimento di riliquidazione della pensione, con erogazione degli arretrati tramite il rateo di aprile 2026.
Su tale assunto è intervenuta l’adesione del legale di parte attrice nel corso del dibattimento. Il giudice ha quindi ritenuto raggiunta la prova dell’integrale esecuzione del dispositivo, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La Corte ha escluso la liquidazione delle spese in favore della ricorrente, disponendone la compensazione.
A fondamento della statuizione sulle spese il giudice ha valorizzato i tempi tecnici necessari a garantire l’esecuzione della pronuncia, in diretta connessione con l’articolata e complessa procedura amministrativa da seguire, e ha considerato la circostanza che la diffida è stata inviata solo in data 08.07.2025.
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Nota della Redazione
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