Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 405 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione anche nel giudizio contabile, pur in assenza di una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile, in virtù dei principi generali dell’ordinamento e del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. La soddisfazione in corso di causa della pretesa azionata dal ricorrente determina la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Quando la pubblica amministrazione resistente provvede alla rideterminazione del trattamento e alla liquidazione di quanto dovuto solo dopo la proposizione del ricorso, sussistono i presupposti per la condanna alle spese legali in favore del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, ex controllore del traffico aereo alle dipendenze dell’azienda autonoma poi divenuta società per azioni, ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 149/1997 per i controllori del traffico aereo, richiamati dalle circolari INPDAP n. 52/2004 e INPS n. 117/2020. La domanda comprendeva il ricalcolo del trattamento pensionistico dalla data del collocamento in quiescenza, il pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna alle spese.

L’INPS si è costituito eccependo di liquidare la pensione sulla base dei dati forniti dall’amministrazione di appartenenza, senza poter valutare autonomamente la legittimità degli atti relativi allo status e al trattamento economico del dipendente, e ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio l’Istituto ha documentato l’avvio della riliquidazione nel senso richiesto dall’interessato. All’udienza odierna la difesa del ricorrente ha rappresentato l’intervenuta liquidazione delle somme, concludendo per la cessazione della materia del contendere e per la condanna alle spese; la difesa dell’INPS ha aderito, con compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha esaminato la documentazione in atti e ha rilevato che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta, come dichiarato in udienza anche dalla stessa parte attrice. Da tale circostanza deriva l’ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere.

La Corte dei conti ha argomentato sul fondamento dell’istituto nel processo contabile. In assenza di una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile, la cessazione della materia del contendere si applica in virtù dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, e in forza dell’elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Sul piano delle spese, il Giudice ha valorizzato il dato temporale: l’Istituto previdenziale resistente si è adoperato per la rideterminazione del trattamento pensionistico e per la liquidazione di quanto dovuto solo dopo la proposizione del ricorso. Questo assetto dei rapporti processuali comporta la condanna dell’INPS al rimborso delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in mancanza di nota spese in complessivi euro 600,00.

Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente, liquidate in complessivi euro 600,00. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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