Cessazione materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse nel processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 404 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente determina la carenza sopravvenuta di interesse a coltivare il giudizio e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, qualora la parte ne faccia espressa richiesta. La declaratoria presuppone l’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse e prescinde dalla costituzione dell’Amministrazione, una volta che risulti provata la regolare notificazione del decreto di fissazione dell’udienza. In ragione della tendenziale gratuità del processo pensionistico e della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, la compensazione integrale delle spese risponde a criteri di equità.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Aeronautica Militare, è titolare di trattamento pensionistico liquidato con sistema misto. Chiede il ricalcolo della quota retributiva mediante l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile, in luogo dell’aliquota meno favorevole applicata dall’INPS in forza dell’art. 44 del medesimo testo normativo.

Dopo la messa in mora dell’Amministrazione e il mancato riscontro, il ricorrente agisce per l’accertamento del diritto e la rideterminazione del trattamento, con condanna al pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. In via subordinata chiede l’applicazione di una diversa aliquota, invocando i recenti interventi delle Sezioni riunite della Corte. All’udienza del 14.02.2024 nessuno compare e manca la prova delle notificazioni; con ordinanza n. 28 del 15 febbraio 2024 il giudice assegna termine per le notifiche, fissando la discussione alla data odierna.

La Motivazione della Corte

Con nota depositata il 19.03.2024 la difesa del ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che l’Istituto previdenziale ha adempiuto a quanto preteso. Il giudice rileva che la richiesta è espressa e che la parte non ha più interesse alla trattazione del giudizio, essendo stata soddisfatta la sua pretesa attorea.

La Corte verifica altresì il contraddittorio: l’Amministrazione non risulta costituita, ma è provata l’avvenuta notificazione del decreto di fissazione dell’udienza odierna. Il presupposto processuale della regolare instaurazione del contraddittorio, la cui verifica aveva motivato l’ordinanza n. 28 del 15 febbraio 2024, risulta dunque integrato.

Su queste basi il giudice aderisce alla richiesta e dichiara la cessazione della materia del contendere, ravvisando la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio. Il principio applicato non è di merito sulla questione dell’aliquota pensionistica, che resta estranea alla decisione, ma di natura processuale: la sopravvenuta soddisfazione extraprocessuale della pretesa rende improduttiva la prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese, la Corte richiama la tendenziale gratuità del processo pensionistico e considera la complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, disponendo l’integrale compensazione in applicazione di criteri di equità. La statuizione riflette l’orientamento secondo cui, nella particolare struttura del processo previdenziale, la soccombenza formale non segue automaticamente all’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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