Rinuncia al ricorso per carenza sopravvenuta di interesse ed estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 403 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, regolato dal principio dispositivo, la rinuncia agli atti per sopravvenuta carenza di interesse determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c., senza necessità di preventiva regolarizzazione del contraddittorio. La mancata costituzione della controparte non osta all’estinzione, poiché l’art. 110, comma 3, c.g.c. subordina gli effetti della rinuncia all’accettazione della controparte, ma l’accettazione stessa presuppone una parte costituita. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, titolare di trattamento pensionistico calcolato con il sistema c.d. “misto”, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi. In subordine ha invocato l’applicazione dell’aliquota del 2,44% stabilita dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Con memoria depositata il 03.06.2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio perché l’INPS aveva provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico. La difesa ha precisato di non aver notificato alla controparte il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. All’udienza nessuno è comparso e l’INPS non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico rileva che il ricorrente ha espressamente dichiarato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione non risulta costituita, in quanto il ricorrente ha dichiarato di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza.

La questione giuridica attiene alla possibilità di dichiarare l’estinzione in assenza di un contraddittorio ritualmente instaurato. Il Collegio osserva che l’attuale dichiarazione di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse rende “inutilmente dilatoria” la regolarizzazione del contraddittorio, poiché la carenza di interesse a coltivare il giudizio determinerebbe comunque l’applicazione dell’art. 110, comma 6, c.g.c. e quindi l’estinzione.

La Corte richiama il principio secondo cui l’art. 110, comma 3, c.g.c. subordina gli effetti della rinuncia agli atti “all’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”, prescindendo dalla costituzione in giudizio di quest’ultima. Nel giudizio pensionistico, retto dal principio dispositivo, l’accettazione della rinuncia deve però intervenire ad opera della controparte “costituita”, alla stregua di quanto previsto dal codice di rito civile (nel testo richiamato: Sez. II app. n. 88/2018).

Poiché nel caso di specie manca una parte costituita che possa accettare la rinuncia, il Giudice ritiene che possa senz’altro essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con mandato alla Segreteria per i consequenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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