Inammissibile il ricorso pensionistico se il ricorrente non indica la residenza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 514 del 15.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso pensionistico davanti alla Corte dei conti, la residenza anagrafica del ricorrente costituisce elemento identificativo essenziale, funzionale all’individuazione della competenza per territorio ai sensi dell’art. 18 c.g.c. e alla valutazione della connessa eccezione ex art. 152, comma 2, c.g.c. Il combinato disposto degli artt. 152, comma 1, lett. b), e 153, comma 1, c.g.c. ne impone l’indicazione e ne sanziona l’omissione con l’inammissibilità del ricorso. Tale conseguenza si produce anche quando il ricorrente non ottemperi all’ordinanza istruttoria che disponga il deposito della documentazione attestante la residenza, senza allegare o provare un impedimento a sé non imputabile. La definizione del giudizio su questione pregiudiziale di inammissibilità giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza mediante l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, degli accessori e delle spese legali.
Nel corso del giudizio l’INPS ha comunicato di aver rideterminato la pensione e di aver corrisposto quanto spettante con la rata di maggio 2024, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Il giudice, con ordinanza istruttoria, ha disposto l’acquisizione di documentazione sulla residenza del ricorrente e la prova dell’effettivo pagamento. L’INPS ha depositato la prova del pagamento, mentre il ricorrente non ha dato esecuzione all’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La decisione si incentra su una questione pregiudiziale di rito. Il giudice rileva che il ricorrente ha omesso di indicare la propria residenza anagrafica sia nel ricorso sia nella procura, senza ottemperare alla successiva ordinanza istruttoria che ne aveva disposto il deposito documentale.
La residenza non è un dato meramente formale. Essa è elemento decisivo per individuare la competenza per territorio del giudice ai sensi dell’art. 18 c.g.c. e per consentire alla controparte di valutare la connessa eccezione ai sensi dell’art. 152, comma 2, c.g.c. Si tratta, dunque, di un requisito che incide sulla stessa instaurazione del rapporto processuale.
Il collegio richiama il combinato disposto degli artt. 152, comma 1, lett. b), e 153, comma 1, c.g.c., che da un lato impone l’indicazione della residenza quale elemento identificativo del ricorrente e dall’altro ne sanziona l’omissione con l’inammissibilità. A sostegno della propria lettura la Corte cita il precedente della sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, 15.12.2020, n. 168.
Nella fattispecie l’inammissibilità è aggravata dal mancato adempimento all’ordinanza istruttoria. Il ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta né ha allegato o provato che l’inadempimento fosse determinato da fatto a sé non imputabile. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Poiché la definizione del giudizio avviene decidendo esclusivamente su una questione pregiudiziale, il giudice dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., mentre nulla è dovuto per le spese della sentenza in ragione della gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.