Rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 per contributi prescritti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 83 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore ha diritto alla rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, pari alla quota di pensione che gli sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi e ormai caduti in prescrizione, quando il datore di lavoro abbia tempestivamente attivato la procedura e l’INPS sia rimasto ingiustificatamente inerte, senza definire il procedimento amministrativo. In tale ipotesi sussiste un litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e INPS, poiché la tutela del lavoratore richiede il contemporaneo equilibrio degli interessi delle tre parti. La condotta inerte dell’INPS non può pregiudicare il lavoratore né far ricadere su di lui l’onere di una diversa iniziativa. Il datore di lavoro è tenuto a versare la riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un ente regionale, aveva ottenuto una sentenza del giudice del lavoro che condannava in solido l’ente datore e l’amministrazione regionale al pagamento di differenze retributive e al versamento dei maggiori contributi sulla posizione previdenziale. L’ente aveva corrisposto le somme ma non aveva ricostruito la posizione contributiva, ormai prescritta. Il datore aveva quindi presentato all’INPS domanda di costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti, senza che l’Istituto la esitasse.
Riassunta la causa davanti alla Corte dei conti a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice ordinario, il lavoratore ha chiesto l’accertamento del diritto alla rendita ex art. 13 legge n. 1338/1962, la condanna dell’INPS a concludere il procedimento e la condanna del datore a versare la riserva matematica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la prescrizione dei contributi impedisce ormai il versamento utile a incrementare la pensione del lavoratore. L’unico strumento di tutela offerto dal sistema è dunque la rendita vitalizia disciplinata dall’art. 13 della legge n. 1338/1962, che consente al datore di lavoro di chiedere all’INPS la costituzione di una rendita corrispondente alla quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi.
Il Giudice respinge le eccezioni preliminari dell’INPS, che aveva contestato la legittimazione del ricorrente e la mancanza di una domanda amministrativa. Dalla istruttoria emerge che l’ente datore si è attivato tempestivamente, inoltrando la richiesta di rendita e sollecitando ripetutamente l’Istituto previdenziale. La mancata costituzione della rendita deriva dalla condotta inerte dell’INPS, che non ha mai definito il procedimento avviato su istanza del datore.
Sul piano processuale la Corte richiama il principio per cui, quando il lavoratore agisce per la costituzione della rendita ex art. 13, comma 5, legge n. 1338/1962 a causa del mancato versamento della riserva matematica da parte del datore, sussiste un litisconsorzio necessario tra datore e INPS (Cassazione civile sez. lav., n. 33461 del 2025). Tale esigenza nasce dalla necessità di tutelare in modo equilibrato gli interessi delle tre parti coinvolte.
Quanto alla quantificazione, il Giudice condivide le valutazioni del consulente tecnico, che ha determinato il beneficio pensionistico teorico e lo ha capitalizzato secondo i coefficienti attuariali del D.M. 31 agosto 2007. L’importo dovuto dal datore all’INPS a titolo di riserva è fissato in euro 57.434,48.
La Corte esclude infine la prescrizione delle somme spettanti al ricorrente: la tempestiva riassunzione del giudizio e i solleciti e le note indirizzate all’INPS hanno interrotto il termine. L’INPS va quindi condannato al pagamento di euro 65.273,33, di cui euro 55.723,41 per differenze pensionistiche ed euro 9.549,92 per interessi e rivalutazione sino a ottobre 2025, oltre accessori. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’INPS; le spese della consulenza tecnica restano definitivamente a suo carico.
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Nota della Redazione
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