Inammissibile il giudizio contabile ad istanza di parte per danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 87 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa patrimoniale connessa a un presunto danno erariale non può essere fatta valere dalla pubblica amministrazione attraverso il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. La titolarità dell’azione di responsabilità amministrativa spetta in via esclusiva al Procuratore regionale della Corte dei conti, che la esercita dopo l’espletamento di attività istruttoria procedimentalizzata. L’art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. opera come clausola di chiusura del sistema processuale contabile e offre tutela alle posizioni riconducibili alla contabilità pubblica solo in quanto non siano già protette dagli altri giudizi regolati dal codice di rito contabile, tra cui il giudizio di responsabilità. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso ad istanza di parte che investa la Corte di un accertamento di responsabilità erariale e della relativa condanna.

Il Fatto

Un’Autorità d’Ambito per la gestione del servizio idrico integrato, ente in liquidazione, ha convenuto davanti alla Corte dei conti, ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., un ex dirigente responsabile della propria Segreteria Tecnico Operativa. La ricorrente ha chiesto di affermare la responsabilità amministrativa del convenuto per avere questi adottato, con colpa grave, determinazioni di conferimento di incarichi di collaborazione esterna in difetto dei presupposti normativi.

La pretesa scaturisce da una sentenza del Tribunale di Messina, che ha condannato l’ente al pagamento di compensi e spese in favore del collaboratore, declinando contestualmente la giurisdizione sulla domanda di garanzia e rimettendo la causa davanti alla Corte dei conti. L’Autorità d’Ambito ha quindi riassunto il giudizio per ottenere il ristoro del danno corrispondente agli importi dovuti per effetto della condanna lavoristica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha affermato la tempestività della riassunzione, avvenuta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione, detratto il periodo feriale. Ha poi affermato la propria giurisdizione, qualificando l’Autorità d’Ambito come consorzio obbligatorio di enti locali ai sensi dell’art. 31 del TUEL, secondo la ricostruzione dell’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 2012 e la giurisprudenza amministrativa sulla natura pubblica di tali enti.

La questione centrale attiene all’ammissibilità del rito ad istanza di parte per una fattispecie di responsabilità amministrativa. La Corte osserva che il giudizio di responsabilità erariale è strutturalmente ad iniziativa esclusiva del Pubblico Ministero contabile, unico titolare del potere di introdurre il corrispondente giudizio.

Il Collegio ricostruisce l’art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. come clausola di chiusura del sistema processuale contabile, volta a garantire tutela alle situazioni giuridiche che non trovino allocazione negli altri giudizi regolati dal codice di rito: il giudizio di conto, quello di responsabilità e gli altri giudizi ad istanza di parte specificamente individuati alle lettere a), b) e c). Il ricorso è esperibile solo in via residuale, purché la posizione non sia già protetta da altro mezzo. Sul punto richiama costante giurisprudenza contabile, anche delle Sezioni giurisdizionali Campania e Calabria.

Da ciò discende che, quando il credito derivi dal danno provocato dall’inosservanza dolosa o gravemente colposa di obblighi di impiego o di servizio, l’amministrazione deve farne denuncia alla Procura regionale competente, limitandosi a intervenire a sostegno delle ragioni del Pubblico Ministero. La titolarità esclusiva dell’azione impedisce alla P.A., titolare sostanziale del diritto al risarcimento, di azionare la pretesa mediante il rito ad istanza di parte.

La Corte valorizza inoltre il rischio di duplicazione dei giudizi e il ruolo del Procuratore regionale, non semplice concludente ma attore pubblico super partes. Rileva infine che la fase preprocessuale del giudizio di responsabilità assicura specifici diritti di difesa e garanzie conformi agli artt. 24 e 111 Cost., non previsti nel giudizio ad istanza di parte. Il ricorso è pertanto inammissibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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