Resa del conto giudiziale solo per debito di custodia del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 166 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale grava sul solo consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile. Lo spartiacque rispetto al consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. In presenza di una mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale, non è configurabile un obbligo restitutorio e il giudizio di conto è improcedibile. Ai dipendenti degli Enti locali si applica il d.P.R. n. 254 del 2002.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune, indicato come consegnatario di beni mobili, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale è stato presentato dall’interessato con riguardo al presunto debito di custodia sui beni dell’Ente locale.

Il Magistrato istruttore, nella relazione, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni chiedendo l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato su tale richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali, non può mai prescindere dall’identificazione, soggettiva ed oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente. Essi sono gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.

Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, tra cui Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, della stessa Sezione piemontese, n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023. Nel conto non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi e per l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o “magazzino”.

Ricorre, in sostanza, una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2021, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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