Cessazione della materia del contendere e spese nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 260 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile avente ad oggetto la pensione privilegiata per causa di servizio, la sopravvenuta adozione del provvedimento di concessione del trattamento e la materiale corresponsione degli arretrati determinano la cessazione della materia del contendere per difetto sopravvenuto di interesse ad agire. La decorrenza del trattamento è regolata dall’art. 191 del d.P.R. 1092/73, che la ancora alla domanda quando questa sia proposta oltre due anni dalla cessazione dal servizio. La regolazione delle spese legali segue la soccombenza virtuale: l’Istituto previdenziale che abbia accolto la domanda solo dopo solleciti e diffida, inducendo il pensionato a ricorrere, va condannato al pagamento delle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al corpo di Polizia Penitenziaria poi transitato nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, adiva la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per infermità ascritta alla Tabella A, categoria 8ª, con decorrenza dalla domanda e liquidazione degli interessi.
L’INPS, costituendosi, rappresentava di avere già accolto la domanda in via amministrativa, con determinazione che riconosceva la pensione privilegiata di 8ª categoria a vita e ne fissava la decorrenza ai sensi dell’art. 191 del d.P.R. 1092/73, unitamente agli interessi e alla rivalutazione. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All’udienza di rinvio l’Istituto depositava il cedolino attestante la corresponsione delle somme spettanti.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha innanzitutto verificato che la pretesa reclamata dal ricorrente fosse stata effettivamente soddisfatta in sede amministrativa. L’Istituto aveva adottato l’atto di concessione della pensione privilegiata e, dopo il rinvio disposto per la mancata quantificazione degli arretrati, aveva depositato il cedolino del mese di dicembre con il quale erano state corrisposte le somme spettanti.
La Corte ha quindi ritenuto che la domanda proposta in sede giurisdizionale avesse ormai conseguito il proprio risultato. Ne discende la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, non residuando alcuna utilità ulteriore che il ricorrente possa trarre dalla pronuncia.
Quanto alla decorrenza del trattamento, la Corte ha confermato la correttezza dell’operato dell’Istituto. Il ricorrente aveva presentato la domanda dopo oltre due anni dalla cessazione dai ruoli di Polizia Penitenziaria; trova pertanto applicazione l’art. 191 del d.P.R. 1092/73, che àncora la decorrenza della pensione alla data della domanda stessa.
Sul piano delle spese, la decisione valorizza la soccombenza virtuale. La Corte ha ricostruito la sequenza degli adempimenti: domanda del ricorrente, trasmissione della documentazione da parte del Ministero competente, sollecito e successiva diffida inoltrati a mezzo PEC, e infine accoglimento intervenuto solo in un momento successivo. Tale condotta dell’Istituto, che ha indotto il pensionato a depositare il ricorso senza fornire riscontro alcuno sullo stato della pratica, giustifica la condanna alle spese.
La parte resistente è stata pertanto condannata a pagare al ricorrente, per spese di lite, la somma di € 800,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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