Consegna di azioni dematerializzate e improcedibilità del giudizio sul conto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 155 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, e non quello che ne ha la mera disponibilità materiale. Tale soggetto è individuato in chi esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, la veste di agente contabile spetta al sindaco, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che attribuisce al sindaco o a un suo delegato l’esercizio dei diritti di socio. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato, non essendo configurabile un obbligo di resa in capo al detentore materiale dei titoli.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, avente ad oggetto azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la preliminare valutazione al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., segnalando che, secondo un orientamento più recente, l’obbligo di resa grava non sul consegnatario materiale dei titoli, ma sul soggetto titolare della disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli azionari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta identificazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile ha chiarito che tale figura va ravvisata non in chi detiene materialmente i titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, per il Comune e in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La conferma normativa è nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che demanda al sindaco, o a un suo delegato, l’esercizio dei diritti di socio (sez. Toscana n. 127 del 2020).

Il giudice contabile sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione. Ne consegue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La Corte ribadisce infine che il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Poiché il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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