Controllo preventivo: ricusato il visto per incarico prefettizio a retribuzione indeterminata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 114 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo preventivo di legittimità, il provvedimento di temporanea attribuzione di un incarico dirigenziale, introdotto dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 208/2024, è viziato da carenza di un elemento essenziale quando la controprestazione retributiva spettante al funzionario non risulti determinata nell’an, nel quantum, nel quando e nel quomodo. Il riferimento alla neutralità finanziaria dell’incarico e la sua rimessione a un futuro accordo negoziale non suppliscono all’assenza di parametri predeterminati e misurabili che consentano al dirigente di conoscere ex ante il contenuto economico della prestazione aggiuntiva. La retribuzione di risultato, ove privata di tale funzione incentivante, non assolve al proprio ruolo e l’atto deve essere ricusato.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esamina, in sede di controllo preventivo di legittimità, il decreto con cui il Prefetto di Pavia ha conferito a un funzionario della carriera prefettizia l’incarico di dirigente di un’area prefettizia, a titolo di temporanea attribuzione, per dodici mesi. Il provvedimento è stato presentato al controllo unitamente alla documentazione richiamata.
Il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti sugli effetti finanziari del trattamento retributivo e sui relativi riferimenti normativi e contrattuali. L’Amministrazione ha risposto rappresentando che l’incarico non determina nuovi o maggiori oneri, essendo la remunerazione a valere sulle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, con attribuzione di una maggiorazione della retribuzione di risultato da individuare in sede di provvedimento negoziale. I rilievi non sono stati superati e la questione è stata deferita al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’istituto della temporanea attribuzione, introdotto dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 208/2024, che novella l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 139/2000. L’istituto è caratterizzato da limiti di condizionalità, funzionalità, temporaneità e unicità: opera solo in caso di vacanza in organico, non sostituisce la diversa figura della provvisoria sostituzione del titolare assente o impedito, e non costituisce strumento ordinario di copertura dei posti. Con esso può dirsi conclusa l’esperienza delle reggenze, ma restano aspetti applicativi irrisolti.
Passando al profilo retributivo, la Corte rileva che la risposta dell’Amministrazione è di formulazione oscura e lascia nell’incertezza l’an, il quantum, il quomodo e il quando della controprestazione. L’art. 22 d.P.R. n. 66/2018 disciplina il fondo e non il trattamento dell’incarico ulteriore o diverso; l’art. 29, comma 4, legge n. 196/2009 riguarda in generale gli accordi negoziali. La quantificazione è così rimessa a un accordo destinato a essere stipulato ex post, con liquidazione retroattiva, il che pone il dubbio sulla capienza del fondo rispetto a incarichi conferiti in periodi successivi al suo stanziamento.
Il Collegio richiama la delibera della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 26/2024/PREV, che ha affermato la necessità di parametri predeterminati e misurabili non solo nell’an ma anche nel quantum, nel quando e nel quomodo. Il dirigente destinatario non è in condizione di sapere se la prestazione accessoria sarà retribuita, né quando, non avendo elementi per predeterminarne il contenuto finanziario. La medesima pronuncia segnala il rischio di contenzioso giuslavoristico. Il sistema appare inoltre non ragionevole rispetto ai modelli di retribuzione delle reggenze in altri settori della dirigenza pubblica richiamati dalla stessa delibera.
La retribuzione di risultato, anche nei rapporti di diritto pubblico, svolge una funzione incentivante che ne giustifica il carattere accessorio: funzione obliterata quando il dirigente non possa valutare ex ante l’an, il quantum, il quando e il quomodo. Il provvedimento risulta pertanto carente di un elemento essenziale e viene ricusato, con trasmissione della deliberazione all’Amministrazione per la pubblicazione e al Ministero competente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.