Onere di prova dell’epoca dell’abuso edilizio sull’istante in sanatoria (TAR Lazio n. 414 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi l’onere della prova dell’epoca di realizzazione dell’opera e della sua consistenza grava sul privato e non sull’amministrazione, la quale, dinanzi a un’opera priva di titolo abilitativo, ha il solo potere-dovere di sanzionarla. La richiesta di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della domanda. Le mere dichiarazioni di parte non assolvono all’onere probatorio e non inficiano il provvedimento di rigetto, né l’ordine di demolizione. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione un obbligo di puntuale confutazione analitica delle singole controdeduzioni, quando queste non apportino elementi nuovi.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza per ottenere un titolo edilizio in sanatoria ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. 380/2001 e 22 della l.r. Lazio 15/2008, per regolarizzare un fabbricato in muratura realizzato in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Dopo il preavviso di rigetto e le controdeduzioni della parte, l’amministrazione ha notificato il formale rigetto dell’istanza e la contestuale ordinanza di demolizione dell’immobile. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo che l’opera sarebbe stata realizzata tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, che la struttura originaria sarebbe stata demolita nel 2009 e che il bene costituirebbe mera pertinenza dell’attiguo opificio artigianale, senza destinazione abitativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il provvedimento impugnato come plurimotivato, fondato cioè sia sull’assenza della doppia conformità sia sulla destinazione ad uso residenziale dell’opera. Ciascuna di tali ragioni è autonoma e sufficiente a sostenere il diniego.

Sul piano probatorio il Tribunale richiama il principio per cui, in presenza di un’opera non assistita da titolo, l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione e la consistenza dell’abuso incombe sul privato, secondo l’insegnamento espresso da Consiglio di Stato, sez. V, n. 9402 del 2025. Il Comune ha indicato le ragioni da cui ha desunto la realizzazione anteriore al 2005 e le ha avvalorate con rilievi aereofotogrammetrici e ortofoto; la parte, al contrario, si è limitata ad asserire una diversa cronologia senza offrire alcun elemento a sostegno, contestando solo gli accertamenti dell’amministrazione.

Quanto alla destinazione del bene, l’accatastamento in categoria A/2 e la funzione abitativa escludono la dedotta natura di pertinenza artigianale. Il certificato di residenza del figlio del ricorrente, prodotto solo in giudizio, non è idoneo a dimostrare la destinazione non abitativa, poiché non è verosimile che taluno elegga a propria residenza anagrafica un immobile abusivo sottratto a tale uso.

Infine, il Tribunale esclude che l’amministrazione abbia omesso di esaminare le controdeduzioni: il provvedimento dà atto di averle valutate e di averle ritenute non idonee a mutare il convincimento, perché basate su semplici dichiarazioni di parte non suffragate da prove. Sul punto richiama il principio per cui il preavviso di rigetto non genera un obbligo di singola e specifica confutazione, essendo sufficiente che la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 consenta al privato di conoscere le ragioni del provvedimento e di interloquire in contraddittorio, secondo TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 16813 del 2025.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Il Collegio non si pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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