Obbligo di rendicontazione dell’agente contabile anche per gli incassi dematerializzati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 221 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile dell’ente locale deve esporre l’intera gestione delle entrate, indipendentemente dalle modalità di riscossione. La nozione di maneggio di danaro pubblico di cui all’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 non si esaurisce nella materiale detenzione del contante, ma comprende la disponibilità del denaro, che sussiste anche quando la riscossione avvenga con strumenti dematerializzati come PagoPA, POS o bonifico bancario. Ne deriva che il conto limitato a descrivere i soli incassi in contanti è improcedibile, perché non assolve l’obbligo di rendicontazione imposto dagli artt. 139 e 140 c.g.c. Il conto dichiarato improcedibile deve essere nuovamente compilato e depositato, a pena di giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

Il Fatto

Il Comune ha depositato il conto giudiziale relativo alla gestione dei proventi della mensa scolastica per l’esercizio finanziario 2023. Il conto, sottoscritto dall’agente contabile e vistato dal responsabile del servizio finanziario, recava in calce l’annotazione secondo cui non vi erano stati incassi in contanti, in quanto gestiti mediante PagoPA.

Il Magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio la questione relativa alla sufficienza, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di resa del conto, dei dati contabili contenuti nei documenti depositati ma privi dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante. La relazione evidenziava che in tale ipotesi il documento non possiede i requisiti minimi per qualificarsi come conto giudiziale. Nel merito l’Ente ha riferito che nell’esercizio verificato non vi erano state riscossioni per Tosap, e la relazione ha concluso per il non luogo a procedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000, che individua l’agente contabile in ogni soggetto che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente. La disposizione delinea una fattispecie soggettiva ampia, estesa a chiunque abbia, a qualsiasi titolo, disponibilità di denaro pubblico.

La Sezione chiarisce che per maneggio di danaro pubblico non si intende la sola materiale detenzione, ma la disponibilità del denaro, che sussiste a prescindere dalla concreta modalità utilizzata. Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve pertanto contenere tutte le entrate comunque riscosse. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile in materia di pagamenti tramite PagoPA, bonifico bancario e altre modalità dematerializzate.

Da ciò consegue che la nozione di maneggio di danaro pubblico va intesa nel senso più ampio, comprendendo tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere per un medesimo titolo, anche quando la riscossione sia effettuata da altri soggetti o con modalità differenti dal contante. In caso contrario, le gestioni dematerializzate resterebbero sottratte al giudizio di conto.

L’agente contabile ha la disponibilità del denaro versato e ne dispone in piena autonomia, ancorché senza materiale apprensione, essendo titolare di ciascuna operazione contabile dall’inizio alla fine. Il conto giudiziale deve quindi mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio, indipendentemente dalle modalità di versamento. Ne deriva l’improcedibilità dei conti che descrivono la gestione solo con riferimento alle operazioni in contanti.

Il Collegio osserva inoltre che il conto con attestazione di assenza di riscossioni, sia in contanti sia con strumenti telematici, e con saldo finale pari a zero, integra un’assenza di gestione. Il conto giudiziale in esame è pertanto dichiarato improcedibile. La Sezione precisa che i conti improcedibili devono essere nuovamente compilati, con esauriente descrizione dell’intera gestione, presentati all’amministrazione per il controllo e la parifica e da questa depositati presso la Sezione; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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