Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 15 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, accompagnato dall’adesione di entrambe le parti alla relativa prospettazione, integra la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna contestazione sul diritto sostanziale. Ove la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il giudice non può dichiarare la cessazione, ma valuta l’interesse ad agire, potendo accertare l’esistenza del diritto azionato e il sopravvenuto difetto di interesse per i profili ormai soddisfatti. Sulle spese di lite il criterio è quello della soccombenza virtuale, che conduce alla condanna della parte che ha dato causa al giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli collocato in quiescenza, ha agito per ottenere la ricostruzione della pensione e del TFS previo inserimento sulla posizione contributiva dei contributi connessi alle differenze economiche derivanti dal CCNL del 21 maggio 2018, approvato dopo la cessazione del rapporto. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale di Nola, la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti.

L’INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo inserito i contributi e ricostruito la pensione nel 2023; il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda, documentando l’avvenuto versamento contributivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Comune, perché le domande a esso rivolte ineriscono alla pretesa omissione contributiva, quale adempimento prodromico alla riliquidazione della pensione.

Nel merito dichiara la cessazione della materia del contendere, richiamando il principio di Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, secondo cui la sopravvenienza che elimina il contrasto tra le parti, con conclusioni conformi, fa venir meno l’interesse al ricorso, residuando al più un contrasto sulle spese. Il ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell’INPS sulla domanda principale: l’Istituto ha inserito i contributi e ricostruito la pensione, con pagamento degli arretrati nel giugno 2023, provato dal cedolino.

Quanto alla regolarizzazione contributiva, la Corte rileva che il Comune ha documentato il versamento, già accertato nel giudizio innanzi al Tribunale di Nola, e che nessuna omissione è stata dedotta da alcuna parte. Risulta quindi provato l’adempimento prodromico alla riliquidazione.

Da ciò la condanna dell’INPS alle spese di lite, liquidate in 500,00 euro e distratte in favore dei procuratori antistatari, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Le spese tra le altre parti sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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