Rimborso spese legali ex amministratori: inammissibile il parere, materia estranea alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 6 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 è soggetta a un preliminare vaglio di ammissibilità soggettiva e oggettiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve avere ad oggetto l’interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica e presentare i caratteri della generalità e dell’astrattezza. La questione della rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali è estranea alla nozione di contabilità pubblica, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie; pertanto, l’eventuale trattazione nel merito da parte delle Sezioni regionali è limitata alla sola interpretazione contabile dell’invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. La richiesta di parere che ecceda tale ambito è dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Bolognano (PE), per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, chiedeva alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese non preventivamente impegnate, sostenute da ex amministratori dell’ente in dissesto finanziario. Tali spese erano state anticipate da un ex amministratore a seguito di una condanna alla refusione delle spese di lite in proprio e in qualità di Sindaco, per fatti connessi all’esercizio del mandato. Il quesito, richiamando l’art. 86, comma 5, TUEL e il costante orientamento della giurisprudenza contabile che limita il rimborso ai soli casi di assoluzione piena ed esclusione della responsabilità personale, domandava se la condanna al pagamento delle spese alla controparte, anticipata dall’ex amministratore, potesse essere riconosciuta a rimborso.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di parere. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è stata ritenuta ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco, quale organo istituzionalmente legittimato e dotato del potere di rappresentanza dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL.
Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ha richiamato il consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/AUT/2006 e n. 17/SEZAUT/2020/QMIG) e delle Sezioni riunite (deliberazione n. 54/CONTR/2010), secondo cui il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica e possedere i caratteri della generalità e dell’astrattezza, senza interferire con le funzioni giurisdizionali o requirenti della Corte o di altri organi.
La questione della rimborsabilità delle spese legali degli amministratori è stata ritenuta, dalla costante giurisprudenza contabile, del tutto avulsa dalla nozione di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. In particolare, la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG ha precisato che si tratta di materia i cui profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico da risolvere in diversa sede, e per la quale non sussistono quei caratteri di specializzazione funzionale che giustificano l’attribuzione consultiva alla Corte.
La Sezione ha infine ricordato che l’unico argomento di possibile trattazione nel merito in materia è ristretto alla corretta interpretazione contabile del concetto di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, TUEL, come chiarito dalla pronuncia n. 17/SEZAUT/2021/QMIG. La richiesta del Comune, incentrata sulla riconoscibilità del rimborso delle spese anticipate dall’ex amministratore, ha invece ad oggetto un profilo di responsabilità e di diritto sostanziale non riconducibile a tale ambito. Conformemente ai propri precedenti (deliberazioni n. 59/2016/PAR, n. 126/2017/PAR, n. 116/2019/PAR, n. 302/2021/PAR, n. 223/2022/PAR), la Sezione ha dichiarato l’istanza inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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