Concorso pubblico, la nomina della commissione è atto endoprocedimentale e la sua impugnazione è inammissibile (TAR Puglia n. 475 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile per tardività, ex art. 29 cod. proc. amm., la domanda di annullamento del bando di concorso proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione. È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della delibera di nomina della commissione esaminatrice: tale atto ha natura endoprocedimentale e non produce un’effetto lesivo immediato, potendo essere impugnato solo all’esito del procedimento, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, quando la lesione della sfera giuridica del ricorrente diviene compiutamente riscontrabile. L’intervento ad adiuvandum segue la sorte del ricorso principale.
Il Fatto
Una dipendente a tempo indeterminato di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria, inquadrata come “specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico”, impugnava il bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di “Specialista della Comunicazione Istituzionale”, nonché la successiva nomina della commissione esaminatrice e l’ammissione dei candidati. La ricorrente lamentava la sovrapponibilità tra le mansioni previste dal bando e quelle da lei svolte, censurando altresì la mancata valorizzazione della propria posizione nell’ambito del piano triennale di fabbisogno di personale. Nel giudizio interveniva ad adiuvandum l’Ordine dei Giornalisti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente. La domanda di annullamento dell’indizione del concorso è stata dichiarata irricevibile, in quanto il bando era stato pubblicato sul B.U.R.P. il 10 luglio 2025 e la notifica del ricorso risaliva al 18 marzo 2026, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cod. proc. amm.
La successiva domanda di annullamento della delibera di nomina della commissione esaminatrice è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse. La nomina dei componenti della commissione, secondo il Collegio, costituisce atto meramente endoprocedimentale, privo di una lesività immediata e attuale nei confronti della ricorrente. Tale atto può essere impugnato solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, il procedimento amministrativo si sia concluso e l’eventuale lesione della sfera giuridica dell’interessato diventi concretamente apprezzabile, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9675.
Quanto all’intervento spiegato dall’Ordine dei Giornalisti, la sua posizione è stata qualificata come intervento ad adiuvandum, con la conseguenza che esso segue la sorte del ricorso principale e va anch’esso dichiarato irricevibile e inammissibile.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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