Cessata materia del contendere per pagamento TFS con sei scatti stipendiali (TAR Puglia n. 590 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riconosca e soddisfi integralmente la pretesa azionata dal ricorrente — come nel caso di pagamento dell’indennità di buonuscita comprensiva dei benefici richiesti — il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. In tale evenienza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, fatta salva la rifusione del contributo unificato, quando il pagamento sia intervenuto prima dell’udienza di discussione.
Il Fatto
Il ricorrente, un ex dipendente pubblico, aveva inviato all’INPS un’istanza di diffida, in data 12 dicembre 2024, volta ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio (TFS) con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Avendo l’Istituto previdenziale serbato silenzio sull’istanza, il ricorrente aveva adito il TAR Puglia per ottenere una declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento del proprio diritto al beneficio, con conseguente condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l’iter procedurale, rilevando che il ricorso, inizialmente trattato con il rito del silenzio (art. 117 cod. proc. amm.), era stato convertito al rito ordinario e fissato per la discussione di merito all’udienza del 15 aprile 2026.
Nel corso del giudizio, l’INPS ha depositato la ricevuta di accredito del bonifico eseguito in favore del ricorrente, attestante l’avvenuto pagamento del beneficio oggetto del contendere già in data 3 novembre 2025, ossia prima della camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Sulla base di tale riscontro, la parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 12 marzo 2026, la cessazione della materia del contendere. Il Collegio, preso atto della sopravvenuta satisfazione della pretesa, ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm..
Quanto alle spese, il TAR ha ritenuto che il tempestivo riconoscimento e pagamento degli emolumenti dovuti configurasse giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, disponendo comunque il rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.