Danno erariale per attività extramuraria non autorizzata del dirigente medico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 279 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa non esige la prova oltre il ragionevole dubbio, ma risponde alla regola della preponderanza dell’evidenza, sicché la responsabilità può fondarsi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante. Il dirigente medico in regime di esclusività che svolga attività libero-professionale non autorizzata e non autorizzabile lede l’art. 98 Cost. e la disciplina dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Ne deriva l’obbligo di riversare all’amministrazione i compensi non consentiti e la restituzione integrale dell’indennità di esclusività, divenuta indebita perché priva di causa, a prescindere dall’effettiva sottrazione di energie lavorative. La presenza di movimenti bancari non giustificati integra elemento di un più ampio quadro indiziario e non richiede il ricorso alle presunzioni tributarie.
Il Fatto
La Procura regionale ha agito per il recupero di un danno erariale di euro 57.714,00 in favore dell’Azienda Regionale Emergenze Sanitarie 118, contestando a una dirigente medico, in regime di esclusività nel biennio 2015-2016, lo svolgimento di attività extraistituzionali incompatibili presso uno studio medico di cui era fondatrice e gestrice. La pretesa era articolata in due voci: il danno da mancata entrata per omesso riversamento dei compensi, quantificato in euro 23.314,00, e il danno da indebita percezione dell’indennità di esclusività, quantificato in euro 34.340,00.
La Sezione territoriale, con la sentenza n. 345/2023, ha respinto la domanda per assenza di prova certa dell’attività non autorizzata, escludendo valore confessorio ai contenuti informatici e alle risultanze bancarie. La Procura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ha respinto l’eccezione di tardività della costituzione dell’appellata. Dalle disposizioni degli artt. 90 e 191 c.g.c. non discende alcuna sanzione di inammissibilità della costituzione in sé, ma solo la decadenza dal compimento delle attività soggette a termine preclusivo. Nel caso concreto nessuna eccezione non rilevabile d’ufficio era stata proposta.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il giudice non è tenuto a esaminare ogni singola allegazione, dovendosi ritenere implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la decisione. La statuizione di primo grado trovava rispondenza nella domanda, poiché non si basava solo sul rifiuto di trasporre le c.d. presunzioni tributarie, ma sull’inadeguatezza dell’intero quadro probatorio.
Sono invece stati accolti gli altri motivi. La Corte ha richiamato la regola della preponderanza dell’evidenza e ha ricostruito un quadro indiziario concordante: la titolarità di una partita IVA attiva dal maggio 2016, dunque prima del passaggio al regime non esclusivo; le informazioni diffuse sui siti internet e sui social; una recensione di una paziente; l’assenza di autorizzazioni per il periodo contestato; e i movimenti bancari non giustificati.
Elemento dirimente è stata la dichiarazione sostanzialmente confessoria resa dall’appellata in un distinto procedimento, con cui ha ammesso di aver fondato e gestito lo studio medico e di avervi svolto attività professionale nel periodo di contestazione. La Corte ha quindi affermato il dolo della dirigente, desunto dalla chiarezza dei divieti, dalla reiterazione delle condotte nel biennio e dalla notoria soggezione dei medici a tempo pieno a uno statuto di preclusione.
Quanto alla prima voce di danno, l’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle ipotesi di incompatibilità assoluta, ossia alle attività non autorizzabili. Quanto alla seconda, l’esercizio di attività extramuraria non autorizzata rende sine titulo l’indennità di esclusività, con obbligo di restituzione integrale. La condanna è stata quindi determinata in euro 57.654,00, con interessi legali dalla pubblicazione e spese a carico della soccombente. La Corte ha escluso il rimborso delle spese in favore dell’ARES, intervenuta ad adiuvandum.
Nota della Redazione
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