Contribuzione figurativa per invalidi: ricorso inammissibile se il procedimento INPS è pendente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 334 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 presuppone l’accertamento del grado di invalidità da parte delle competenti commissioni mediche dell’INPS. Il giudice contabile non può sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento dei presupposti sanitari del beneficio. Ne consegue che il ricorso volto al riconoscimento del beneficio è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., quando il procedimento amministrativo attivato con la domanda non sia ancora concluso e il termine procedimentale non sia scaduto alla data di deposito del ricorso giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un’Agenzia fiscale, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, deducendo di essere affetto da plurime patologie. Ha riferito di aver presentato nel 2023 una domanda di invalidità civile e, nel marzo 2024, una distinta domanda per i benefici pensionistici, trasmessa d’ufficio alla sede INPS competente per la gestione pubblica.

Non avendo ricevuto riscontro a quest’ultima istanza, il ricorrente ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti. L’INPS si è costituito, eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire, non essendo stata presentata domanda di pensione, e contestando nel merito l’insussistenza dello stato di invalidità accertato dalle competenti commissioni mediche.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda l’ammissibilità del ricorso proposto prima della conclusione del procedimento amministrativo volto all’accertamento sanitario del grado di invalidità. La Corte richiama il disposto dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che riconosce, a richiesta, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, fino al limite massimo di cinque anni, ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Il giudice rileva che la domanda del 2023 era finalizzata alle verifiche del grado di invalidità civile da parte delle commissioni mediche INPS, mentre solo la domanda del 2024 contempla la finalità per i benefici pensionistici richiesti, per i quali sussiste la giurisdizione contabile. Quest’ultima domanda non è stata seguita da un rigetto amministrativo, bensì dalla trasmissione d’ufficio alla sede competente, e l’iter procedimentale risulta ancora in corso.

La Corte osserva che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, competente al procedimento per accertare, mediante le commissioni medico legali previste dalle norme, il grado di invalidità ai fini del beneficio pensionistico. Rileva inoltre che, per i soli iscritti alla gestione esclusiva già INPDAP, la domanda di riconoscimento dei benefici deve essere presentata, in continuità di attività lavorativa, al datore di lavoro.

Sul piano processuale, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., poiché il termine del procedimento relativo alla domanda del 2024 non era ancora trascorso al momento del deposito del ricorso giurisdizionale, pur essendo decorso alla data della notifica al convenuto. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., nulla essendo dovuto per il giudizio stante la relativa gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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