Irregolarità del conto giudiziale non esclusa dall’assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 166 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento della regolarità dei conti giudiziali resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici, al fine di verificare la correttezza delle gestioni; l’operato dell’agente e le sue eventuali responsabilità rilevano solo in via indiretta ed eventuale. L’assenza di ammanchi e la conformità dell’operato dell’agente a prassi amministrative interne, anche codificate in istruzioni operative dell’ente, non escludono la declaratoria di irregolarità del conto quando manchino i presupposti di chiarezza e intellegibilità e risultino violati gli obblighi di legge. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di rendicontazione e alla completa rappresentazione dei fatti di gestione. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio riguardava il conto giudiziale presentato dall’agente contabile, quale cassiere di un Istituto Zooprofilattico, per l’esercizio 2019, relativo alla gestione delle riscossioni per prestazioni di servizi a terzi. All’esito dell’istruttoria, il magistrato istruttore rilevava plurime criticità: gestione promiscua della cassa riscossioni con quella del fondo economale, utilizzo di un unico conto corrente per entrambe le gestioni, mancata coincidenza delle giacenze, mancata chiusura del conto in pareggio e passaggio di consegne avvenuto senza l’intervento di un funzionario dell’ente.
L’agente contabile chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, la regolarità del conto e il discarico; l’Istituto interveniva ad adiuvandum, rappresentando la conformità dell’operato alle istruzioni operative regionali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha disatteso l’eccezione di estinzione del giudizio, rilevando il mancato decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. tra la data di deposito del conto presso la Sezione e il deposito della relazione di irregolarità, essendo irrilevante la data di deposito presso l’Amministrazione.
Il Collegio ha poi chiarito la funzione del giudizio di conto, richiamando il principio — già affermato dalla giurisprudenza contabile — secondo cui le gestioni devono essere organizzate in modo che i risultati siano ricollegabili con le scritture dell’ente e che ciò emerga dal conto reso, idoneo a rappresentare i fatti di gestione. L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire mezzo per derogare all’obbligo di rendicontazione (cfr. Sez. Piemonte n. 144/2011, Sez. Calabria n. 122/2022).
Nel merito, sono state ritenute irregolarità non consententi l’approvazione del conto ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.: la tardiva parificazione, avvenuta dopo l’approvazione del bilancio, in violazione dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923; la mancata coincidenza delle giacenze e la gestione promiscua della cassa, conseguente all’uso di un unico conto corrente per la gestione economale e per le riscossioni; la mancata chiusura in pareggio, non giustificabile automaticamente con la gestione di un residuo per esigenze operative, dovendo tale circostanza essere specificata nella nota di descrizione organizzativa.
Quanto al passaggio di consegne, la Corte ha evidenziato la violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, che richiede l’intervento di un funzionario dell’Amministrazione: la presenza del terzo non è un mero adempimento formale, essendo posta a tutela di entrambi i soggetti coinvolti e determinando l’effetto liberatorio per l’agente cessante e l’accertamento della regolare assunzione degli obblighi da parte del subentrante. La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. è stata invece ritenuta irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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