Inappellabilità nel merito del nesso eziologico nelle pensioni privilegiate (Corte dei Conti Sez. I App. n. 145 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 cod. giust. cont. Costituiscono questioni di fatto, sottratte al riesame di merito, quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il difetto di motivazione su tali questioni integra violazione di legge solo ove si traduca in omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia, restando escluso che il vizio possa consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove diver so da quello auspicato dalla parte. In tal caso il giudice d’appello annulla la sentenza e rimette gli atti al primo giudice.
Il Fatto
L’erede di un ex militare di leva ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di pensione privilegiata per le infermità “otite media catarrale cronica” e “colite spastica”, ritenute non dipendenti da causa di servizio su parere negativo della competente Commissione medica ospedaliera. Il giudice di primo grado ha acquisito un parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute e ha respinto il ricorso per mancanza di un comprovato nesso di causalità con il servizio militare.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’erede, deducendo violazione delle norme sul procedimento, vizi di composizione dell’organo medico-legale, mancata considerazione delle note critiche del consulente tecnico di parte e, nel merito, un difetto di motivazione su un punto dirimente della controversia. Il Ministero della Difesa ha resistito, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 170 cod. giust. cont., che limita l’appellabilità delle sentenze pensionistiche ai soli motivi di diritto. La disposizione ha riproposto il contenuto dell’art. 1, quinto comma, d.l. n. 453/1993, in ordine al quale le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 hanno affermato che il legislatore ha parificato a questioni di fatto, in tutti i loro aspetti, le questioni di dipendenza, classifica o aggravamento delle infermità, già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico.
Da tale premessa discende il primo esito: il merito della vicenda riguarda proprio il riscontro della dipendenza da causa di servizio delle due infermità. Le censure con cui l’appellante contesta nel merito il nesso eziologico sono pertanto inammissibili, perché introducono una questione di fatto non deducibile in appello.
Quanto alla dedotta omessa o apparente motivazione, la Corte richiama il criterio secondo cui il vizio rileva solo ove emerga un’omissione nell’esame di punti decisivi ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni, tale da non consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico, restando escluso il mero dissenso sull’apprezzamento probatorio. La sentenza gravata ha invece esaminato le perizie di parte, i pareri dell’Ufficio Medico Legale e i rapporti informativi, escludendo che emergessero specifici fatti di servizio posti a fondamento delle infermità. La motivazione non è dunque radicalmente assente né apparente, e non ricorrono i presupposti per l’annullamento con rinvio.
Sul fronte del contraddittorio, la Corte rileva che il giudice di prime cure aveva disposto l’acquisizione del parere medico-legale previo invio della bozza alle parti, e che l’Ufficio Medico Legale, nel parere definitivo, ha dato conto delle osservazioni del consulente di parte, confutandole, dopo che due ordinanze istruttorie avevano riassegnato i termini per il completamento delle operazioni. Le doglianze sul merito delle conclusioni dell’organo consultivo restano inammissibili.
La censura sulla diversa composizione collegiale dell’Ufficio Medico Legale è poi respinta, non essendo articolata con l’indicazione delle norme violate e non sussistendo alcun divieto normativo di mutare i titolari degli uffici amministrativi e i responsabili del procedimento. L’appello è pertanto inammissibile nel merito della ricostruzione del nesso eziologico e, per il resto, infondato. Le spese di difesa seguono la soccombenza, mentre nulla è dovuto per le spese di giudizio stante la gratuità del contenzioso pensionistico.
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Nota della Redazione
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