Responsabilità medica erariale: esclusa la colpa grave per incertezza clinica (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 48 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa dei sanitari, la colpa grave di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 non è configurabile quando il quadro clinico, per la sua obiettiva incertezza e la mancanza di specifiche Linee-Guida, non consenta al medico, in una valutazione ex ante, di rappresentarsi la prevedibilità dell’evento catastrofale. Il giudizio sulla colpa grave, improntato alla doppia misura, impone di verificare la conoscibilità degli obblighi cautelari e lo scostamento macroscopico dalla regola cautelare, non potendosi valorizzare l’esito infausto quale indice automatico di negligenza. La considerazione del concorso di colpa esterno concorre ad attenuare il grado della colpa ascrivibile all’agente pubblico.
Il Fatto
Una paziente, portatrice sin dall’infanzia di una derivazione liquorale ventricolo-peritoneale per idrocefalo, si rivolgeva al pronto soccorso per cefalea, cervicalgia e disturbi visivi. Ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia, veniva dimessa dopo quattro giorni con prescrizione di un controllo neuroradiologico a sei mesi e proposta di rimozione del sistema di derivazione, giudicato dislocato e non più funzionante.
Poco meno di due settimane dopo la giovane accusava una perdita di coscienza con crisi tonico-cloniche; ricoverata in coma, decedeva il 01.07.2014. In assenza di autopsia la causa del decesso non veniva accertata. Dopo una transazione liquidata con gli eredi per euro 800.000, la Procura regionale conveniva in giudizio due neurochirurghi, imputando loro la colpa grave per non avere sostituito il drenaggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ammette l’intervento adesivo dipendente della Regione Umbria e rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per asserita violazione dell’art. 5 d.l. n. 453/1993: la previsione è abrogata dal d.lgs. n. 174/2016, che all’art. 86 C.G.C. non annovera tra le cause di nullità quella dedotta.
Nel merito, il Collegio ritiene infondata la tesi dell’errore dell’Azienda nel transigere. Sulla scorta di convergenti avvisi tecnici, l’evento verosimilmente evitabile con la sostituzione del drenaggio, dispositivo non funzionale; anche il dubbio sulle cause del decesso appare irrilevante nel quadro del criterio del “più probabile che non”. La responsabilità della struttura sanitaria da contatto sociale giustifica la scelta transattiva, condivisa dai medici del reparto.
Sul piano dell’illecito erariale il Collegio accerta il rapporto di servizio e l’antigiuridicità delle condotte: l’interpretazione degli esami del 13 e 14 giugno, la rivalutazione delle immagini, il segno oculistico del papilledema e la sintomatologia riferita depongono per la non piena rispondenza dei referti e per una condizione di ipertensione endocranica presumibile. Il nesso di causalità è ritenuto comprovato in termini di compartecipazione.
Il Collegio esclude tuttavia la colpa grave. La valutazione deve essere condotta ex ante, sulla base degli elementi conosciuti e conoscibili; mancavano Linee-Guida specifiche e il quadro era controverso. Nessun consulente ha affermato la prevedibilità del decesso, limitandosi a evidenziare imprudenze sul piano della prevenibilità. Rilevano, altresì, il ruolo del concorso di colpa esterno, per il mancato ricorso alle cure ospedaliere nei giorni successivi alla dimissione, e l’affidamento riposto dai sanitari sui referti. Il grado di colpa va quindi attenuato e la domanda erariale non merita accoglimento.
Nota della Redazione
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