Cessazione della materia del contendere per accesso agli atti soddisfatto (TAR Puglia n. 766 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di accesso agli atti, la sopravvenuta consegna della documentazione richiesta da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse legittimo azionato risulta integralmente soddisfatto. La pronuncia di cessazione non richiede un accertamento nel merito della fondatezza della pretesa, essendo sufficiente la constatazione dell’avvenuto riconoscimento, anche implicito, della pretesa sostanziale da parte dell’ente resistente. In tale evenienza, l’Amministrazione che abbia dato corso all’ostensione solo in pendenza del giudizio è considerata soccombente virtuale e va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.

Il Fatto

Un operatore economico, titolare di un allevamento di selvaggina, proponeva ricorso dinanzi al TAR avverso il diniego di visione e rilascio degli atti formatosi sull’istanza di accesso presentata al Dipartimento Prevenzione della locale Azienda Sanitaria, inoltrata a mezzo pec in data 01/09/2025. Con il ricorso, il ricorrente domandava l’annullamento del diniego, l’accertamento del proprio diritto all’ostensione della documentazione e la condanna dell’ente all’esibizione degli atti richiesti. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

Nelle more del giudizio, con memoria depositata in data 11 maggio 2026, il ricorrente riferiva che l’ente aveva provveduto all’invio della documentazione richiesta, assumendo l’impegno a rimborsare le spese sostenute. Alla luce dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa in via extragiudiziale, la parte ricorrente chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto delle circostanze rappresentate dal ricorrente e delle relative dichiarazioni, ha rilevato come la documentazione oggetto dell’istanza di accesso fosse stata effettivamente inviata dall’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso. Tale evenienza ha determinato il venir meno dell’interesse a ricorrere, atteso che la pretesa sostanziale azionata ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata adottata senza bisogno di accertare la fondatezza nel merito delle domande proposte, essendo sufficiente la verifica dell’avvenuto soddisfacimento dell’interesse legittimo originariamente leso. Il giudice non ha pertanto scrutinato la legittimità del diniego opposto dall’ente, assorbendo ogni questione relativa al merito della controversia.

Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, evidenziando come l’Amministrazione, avendo incontestatamente provveduto all’invio della documentazione solo dopo l’instaurazione del giudizio, abbia di fatto riconosciuto la pretesa sostanziale del ricorrente. Tale comportamento — che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto dovuto — ha giustificato la condanna dell’ente resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate forfettariamente in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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