Potere di presidio del Capo della Polizia e annullamento della delibera disciplinare (Cons. Stato n. 6115 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Capo della Polizia, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 737/1981, non è titolare di un potere di mera ratifica della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina, ma di un potere di presidio della funzione disciplinare, che comprende la verifica della regolarità delle fasi procedimentali e il rilievo dei vizi di motivazione della delibera collegiale. Tale controllo, espressione dell’inesauribilità del potere amministrativo e del carattere gerarchico dell’organizzazione del Corpo, resta di legittimità e non invade il merito valutativo riservato all’organo collegiale. L’annullamento della delibera affetta da vizi logici e la regressione del procedimento non integrano reformatio in peius, né richiedono la comparazione di interessi propria dell’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, trattandosi di atto endoprocedimentale. L’organo collegiale, nella rinnovata deliberazione, conserva piena libertà di confermare la sanzione già proposta od optare per una più grave, purché con motivazione emendata dai vizi segnalati.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno ha chiesto la riforma della sentenza con cui il TAR Campania aveva accolto il ricorso di un ispettore della Polizia di Stato avverso la destituzione dal servizio. La vicenda muove da una sentenza penale passata in giudicato, con condanna per un delitto sessuale aggravato e interdizione dai pubblici uffici. Il Questore aveva disposto la sospensione dal servizio; all’esito del procedimento, il Consiglio provinciale di disciplina aveva dapprima proposto la sospensione per sei mesi. Il Capo della Polizia, ritenuta la motivazione illogica, ha annullato la delibera e disposto la rinnovazione; il Consiglio ha quindi proposto la destituzione, poi irrogata con decreto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto abnorme il potere esercitato dal vertice amministrativo, per essersi ingerito nelle valutazioni di merito del collegio. Da qui l’appello del Ministero, con contestuale eccezione di tardività dell’impugnazione del decreto di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il criterio della ragione più liquida e prescinde dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, concentrandosi sul merito. La norma di riferimento è l’art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 737/1981, che attribuisce al Capo della Polizia il potere di dichiarare prosciolto l’inquisito o di infliggergli la sanzione in conformità alla deliberazione del Consiglio, salvo disporre in modo più favorevole.
La Corte richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. IV, n. 5936/2021; Cons. Stato, sez. II, n. 4186/2022; Cons. Stato n. 2771/2024): il potere del vertice ricomprende il controllo di regolarità delle fasi procedimentali, per evitare che i vizi si riverberino sull’atto finale, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia e imparzialità. Il controllo si estende ai vizi di motivazione ictu oculi illogici e irragionevoli.
Nel caso concreto, il Capo della Polizia ha rilevato che la delibera del 15 ottobre 2024 aveva improvvisamente ridimensionato il disvalore della condotta, valorizzando elementi estranei alla fattispecie, quali la situazione familiare, il minimo edittale della pena accessoria, l’assenza di risonanza mediatica e un asserito pentimento. Tali circostanze non rientrano tra quelle valutabili ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981. Il controllo è dunque rimasto di legittimità.
Quanto alla seconda delibera, la Corte esclude il vizio di motivazione: il collegio ha dato atto della compromissione del rapporto di fiducia con l’Amministrazione e la collettività, rendendo irrilevanti le circostanze attenuanti. L’annullamento non ha veicolato una più severa valutazione disciplinare né ha alterato l’equilibrio tra i poteri.
La Corte esclude, inoltre, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, perché il decreto interviene su un atto endoprocedimentale e non esige la comparazione di interessi propria dell’autotutela. Infondate anche le censure sul diritto di difesa e sul mancato rinvio dell’adunanza, non essendo allegati elementi concreti idonei a incidere sul provvedimento finale. Respinto il motivo sulla decorrenza retroattiva, conforme all’orientamento (Cons. St., Ad. Plen., n. 2/2002). Appello accolto; ricorso introduttivo rigettato; spese compensate.
Nota della Redazione
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