Cessazione della materia del contendere per accordo transattivo (Cass. civ. Sez. V n. 15080 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel corso del giudizio di cassazione, la definizione convenzionale della controversia tra le parti mediante accordo transattivo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Tale evenienza non è inquadrabile nelle tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c., né configura un disinteresse sopravvenuto delle parti alla decisione sul ricorso, idoneo a determinare un’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione. In tale esito processuale non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Il Fatto

La società, aggiudicataria dell’appalto per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento nel territorio comunale, aveva impugnato l’avviso di accertamento TARSU relativo all’anno d’imposta 2010. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 9468/2021, aveva confermato la decisione, qualificando il gestore quale detentore delle aree e quindi soggetto passivo del tributo.

La società aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sull’eccezione di giudicato esterno, sull’erronea individuazione del presupposto impositivo e su vizi motivazionali. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per definire la presente ed altre controversie pendenti, autorizzando la rinuncia al giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, a seguito della nota depositata dal difensore della parte ricorrente, risulta perfezionato un accordo transattivo tra le parti, finalizzato a definire la lite pendente e altre controversie tra le stesse, con conseguente rinuncia al giudizio, autorizzata dalla Giunta municipale del Comune.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte afferma che, quando nel corso del giudizio di cassazione le parti definiscono convenzionalmente la controversia, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Tale esito non rientra nelle tipologie decisorie previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c., né può configurarsi un disinteresse sopravvenuto delle parti alla decisione, tale da determinare un’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. A sostegno, vengono citati i precedenti delle Sezioni Unite n. 8980 del 2018 e numerose pronunce successive.

Quanto alle spese, la Corte le dichiara integralmente compensate tra le parti. Esclude altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui applicazione non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

La Corte dichiara, pertanto, cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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