Cessazione della materia del contendere e cassazione senza rinvio per accordo transattivo (Cass. civ. Sez. V n. 15082 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel corso del giudizio di legittimità, la definizione della controversia mediante accordo transattivo tra le parti comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Tale fattispecie non è inquadrabile nelle tipologie di decisione di cui agli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ., né determina una sopravvenuta inammissibilità del ricorso per disinteresse delle parti. La transazione, in quanto espressione dell’autonomia privata, fa venire meno l’interesse alla decisione e priva di effetti la pronuncia di merito.
Il Fatto
La società, affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Erice, riceveva un avviso di accertamento TARSU/TIA per l’anno d’imposta 2009. Il ricorso proposto dal contribuente veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale, che riteneva sussistente il presupposto impositivo in capo al gestore del servizio in quanto detentore delle aree di sosta.
La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, deducendo l’insussistenza del presupposto impositivo e l’efficacia di giudicato esterno di due precedenti sentenze favorevoli. La CTR respingeva l’appello, qualificando come tardiva la domanda basata sul giudicato e richiamando la giurisprudenza sulla detenzione qualificata del gestore. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il solo Comune con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti stipulavano un accordo transattivo, autorizzato con deliberazione della Giunta municipale, per definire la presente e altre controversie pendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, dà atto della nota depositata dal difensore della parte ricorrente con la quale viene rappresentata la conclusione di un accordo transattivo tra le parti, finalizzato a transigere le liti pendenti e a rinunziare ai giudizi, con richiesta di presa d’atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, nel caso in cui le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale nel corso del giudizio di legittimità, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Tale ipotesi, difatti, non è riconducibile alle tipologie di decisione previste dagli artt. 382, terzo comma, 383 e 384 cod. proc. civ., né può configurarsi un disinteresse sopravvenuto delle parti tale da determinare l’inammissibilità del ricorso.art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
La Corte dichiara, pertanto, cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio. La pronuncia si fonda sulla prevalenza dell’accordo delle parti rispetto all’esito del giudizio, conformemente ai precedenti richiamati (Cass. n. 10483/2023, Cass. n. 24632/2019, Cass. n. 26299/2018, Sez. Un. n. 8980/2018, Cass. n. 19160/2007).
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Nota della Redazione
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